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AiopMagazine n° 11 - novembre 2016
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AiopMagazine n° 11 - novembre 2016

L’emergenza non sia un alibi

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editoriale - di Gabriele Pelissero

è possibile uscire dall’emergenza della spending review? Tra i tanti provvedimenti introdotti dal Governo Monti, nella difficile fase economica iniziata nel 2012, ci fu quella della compressione della spesa per le prestazioni ambulatoriali e ospedaliere erogate ai pazienti italiani attraverso gli erogatori privati accreditati. Il DL 95/2012, infatti, prevedeva (art.15, co.14) “una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5% per l'anno 2012, dell'1% per l'anno 2013 e del 2% a decorrere dall'anno 2014”.
Fu una misura che colpì duramente l’attività di questi erogatori. Aiop comprese questo provvedimento, pensato in un momento di crisi economica senza precedenti e di un complesso e pericoloso passaggio politico-istituzionale, ma la formulazione iniziale prevedeva il taglio del 2% “per l’anno 2014”. Poi il testo finale lo rese illimitato nel tempo.
Ma è possibile protrarre sine die questa fase di emergenza? E queste misure non rischiano di mettere ulteriormente in crisi il SSN e limitare nuove politiche di sviluppo? E’ giunto il momento di rimuovere il “blocco” del 2% di riduzione della spesa per acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori di diritto privato, e tenteremo di farlo a partire dalla legge di bilancio 2017.
Tale norma, come si diceva, nasceva da una esigenza straordinaria di contenimento della spesa in un momento di grande tensione finanziaria, con un anomalo e drammatico incremento dello spread, e tendeva ad accogliere nell’immediato una serie di vincoli fissati dall’UE. Posta unicamente a carico degli erogatori di diritto privato, la riduzione avrebbe dovuto comportare un risparmio annuo di 70 mln di euro nel 2012, 140 mln nel 2013 e 280 mln a partire dal 2014, e avrebbe dovuto realizzarsi a “invarianza dei servizi ai cittadini” ma in realtà, come poteva essere prevedibile, si è tradotta in un taglio di prestazioni.
Infatti con essa si è annullata a tempo indeterminato la possibilità delle Regioni di ricorrere all’utilizzo del privato convenzionato per rispondere in modo più rapido ed economico alla crescita delle liste di attesa, e si è di fatto bloccata la possibilità di sviluppare qualunque forma di sperimentazione pubblico-privato perché ciò violerebbe il blocco totale imposto dal DL 95/2012, limitando irrazionalmente l’autonomia organizzativa in materia sanitaria delle Regioni.
In realtà, la norma risulta anche in parte disattesa, poiché la quota di attività del privato accreditato è un pò incrementata negli anni. Va rilevato inoltre che le disposizioni di evidente carattere eccezionale previste dal DL 95/2012, volendo assumere con palese illogicità una durata illimitata, violano anche il dettato costituzionale. In relazione a identica disposizione, la Corte Costituzionale, con la recente sentenza 3 marzo 2016, n. 43, infatti ha stabilito che “gli interventi statali sull'autonomia di spesa delle Regioni sono consentiti, come principi di coordinamento della finanza pubblica, purché transitori, giacché in caso contrario essi non corrisponderebbero all'esigenza di garantire l'equilibrio dei conti pubblici in un dato arco temporale, segnato da peculiari emergenze, ma trasmoderebbero in direttive strutturali sull'allocazione delle risorse finanziarie di cui la Regione è titolare, nell'ambito di scelte politiche discrezionali concernenti l'organizzazione degli uffici, delle funzioni e dei servizi (sentenza n. 36 del 2004). Questa Corte ha perciò già dichiarato l'illegittimità costituzionale di analoghe previsioni (sentenza n. 79 del 2014), per un aspetto che peraltro non inficia la misura di finanza pubblica in sé, ma coinvolge esclusivamente la sua dimensione temporale, allo scopo di «assicurare la natura transitoria delle misure previste, e, allo stesso tempo, di non stravolgere gli equilibri della finanza pubblica, specie in relazione all'anno in corso» (sentenza n. 193 del 2012). (…) Nel caso di specie, il DL n. 66 del 2014 è intervenuto per correggere i conti pubblici con riferimento al periodo triennale inaugurato dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), ovvero, in linea di principio e salva espressa disposizione contraria, dal 2014 al 2016. Perciò questa Corte deve ripristinare la legalità costituzionale riconducendo la disposizione impugnata ad un corrispondente periodo transitorio di efficacia, visto che esso è connaturato alle caratteristiche dell'intervento legislativo in cui la norma è collocata, e si desume perciò direttamente ed inequivocabilmente da quest'ultimo”.
Nello specifico, la Corte afferma al punto 9 della sentenza citata “L’art. 14 commi 1 e 2, è censurato, con riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., anche nella parte in cui stabilisce che le misure preventive si applicano a decorrere dall’anno 2014, e assumono carattere permanente”.
Concetti chiari e principi costituzionalmente garantiti. E questo vuole dire che se non otterremo, rapidamente, una modifica legislativa che correttamente limiti l’azione della norma all’ultimo anno in cui era previsto, cioè al 2014, torneremo a percorrere le vie giudiziarie e chiederemo giustizia alla Corte Costituzionale. Di certo non ci arrenderemo ad una discriminazione illogica e illegittima che danneggia per primi i cittadini e il SSN.

 

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