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giovedì 23 gennaio 2025
Per gli AssociatiConvenzione Siae

Convenzione Aiop SIAE


Il diritto d’autore

Il diritto d’autore è il diritto alla tutela degli interessi morali e materiali connessi alla creazione di opere dell’ingegno, letterarie, scientifiche ed artistiche. A livello di ordinamento europeo, trova riconoscimento nell’articolo 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e, nell’ordinamento italiano, è regolato dal Codice Civile e da un’apposita legge: la Legge 633/1941.

La normativa sul diritto d’autore è in costante evoluzione. Gli sviluppi tecnologici e culturali degli ultimi anni hanno determinato la necessità di equilibrare l’interesse del singolo autore delle opere dell’ingegno con l’interesse di tutti gli individui ad una piena e completa informazione.

Di seguito, il link alla normativa in materia di diritto d’autore, che Vi invitiamo a visitare.

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633!vig=

Tutela del diritto d'autore

Il diritto d’autore, per espressa previsione dell’articolo 2576 del Codice civile, sorge in capo all’autore dell’opera dell’ingegno per il solo fatto della creazione di questa, senza il bisogno di ulteriori formalità costitutive.

Esistono due tipologie di diritto d’autore: i diritti morali e i diritti patrimoniali.

I primi, diretti a tutelare la personalità e la reputazione dell’autore, ricomprendono, principalmente: il diritto alla paternità dell’opera, il diritto al mantenimento dell’integrità dell’opera, il diritto di pubblicazione dell’opera o del ritiro della stessa dal commercio.

I diritti patrimoniali, viceversa, consentono all’autore di utilizzare economicamente la propria opera e ricomprendono, tra gli altri: il diritto di riproduzione; il diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura pubblica dell’opera; il diritto di diffusione; il diritto di distribuzione; il diritto di elaborazione dell’opera.


SIAE e diritto d’autore – Musica d’ambiente

Nell'ordinamento italiano, ai sensi degli artt. 180 e seguenti della legge sul diritto d’autore, l’attività di intermediazione per la gestione dei diritti d’autore, il rilascio delle autorizzazioni per l’utilizzazione delle opere protette, la riscossione dei compensi per diritto d’autore e la ripartizione tra gli aventi diritto è svolta in via esclusiva dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) e dagli altri organismi di gestione collettiva di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo. 15 marzo 2017, n. 35.

Le tariffe SIAE rappresentano la remunerazione del lavoro sottostante la creazione di un’opera artistica e non vengono corrisposte a titolo di imposta.

Per l’utilizzazione di musica d’ambiente in strutture sanitarie ed RSA, è richiesta l’attivazione di un abbonamento che si rinnova il 28 febbraio di ciascun anno solare

Per ulteriori informazioni e approfondimenti, consultare il sito SIAE al seguente link.

https://www.siae.it/it/utilizzatori/musica-ambiente/case-cura-strutture-terza-eta/

Nel file PDF (scarica qui) trovate le informazioni relative ai termini di pagamento e le tariffe SIAE valide per l’anno 2025 (tariffe applicabili alle Case di Cura e tariffe applicabili alle RSA) per diritti di esecuzione musicale (disponibili sul sito SIAE).

https://www.siae.it/it/utilizzatori/musica-ambiente/case-cura-strutture-terza-eta/

Si precisa che, rispetto alle tariffe 2025, le Case di Cura associate ad AIOP potranno beneficiare di una riduzione pari all’8%, in forza del rinnovo della convenzione in essere per il triennio 2025-2027.

La suddetta riduzione non si applica, invece, alle tariffe applicabili alle RSA (tariffe “strutture per la terza età”), in quanto già ridotte rispetto a quelle ordinarie.



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