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AiopMagazine n° 1 - gennaio 2014
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AiopMagazine n° 1 - gennaio 2014

Ripristinare diritto e ragionevolezza

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EDITORIALE - di Gabriele Pelissero

In sostanza il TAR ha ritenuto che l’attuale crisi finanziaria giustifica che possano essere determinate tariffe inadeguate a remunerare le prestazioni e quindi a coprire i costi e ciò in assoluto dispregio anche del più recente indirizzo del Consiglio di Stato, secondo cui le tariffe vanno invece determinate secondo una logica connessione motivazionale tra costi e tariffe stesse. Anzi, il TAR è andato ben oltre dicendo che gli imprenditori del settore – a questo punto – possono “prendere o lasciare” sconfessando anche sotto tale profilo il precedente indirizzo dello stesso Consiglio di Stato, secondo cui le Regioni sono libere di comprare le prestazioni in regime di accreditamento, ma non possono acquistarle a cifre che non coprano le spese e non consentano utili all’impresa. Mentre si rinvia alla lettura della sentenza in questione è certo che non potrà mancare la decisiva reazione di questa Associazione (di fronte a una tale deleteria decisione) che tra­volge così ingiustificatamente i comuni principi di diritto a rilevanza anche costituzionale, anche tramite un tempestivo ricorso al Consiglio di Stato, sul quale il nostro Collegio Le­gale è già al lavoro.
(Lettera del Presidente nazionale Aiop, Gabriele Pelissero, alle strutture associate)

Il Tar Lazio con la sentenza n. 10977/2013 ha rigettato il ricorso contro il Dm 18/10/2012 (Tariffario delle prestazioni ospedaliere e ambulatoriali) promosso da Aiop, Anisap e FederLab in rappresentanza di centinaia di strutture sanitarie private italiane.
Il provvedimento ha destato scalpore per le sue motivazioni che, da una parte, rilevano: 1. La mancanza di una analitica istruttoria. 2. Il parere negativo della Conferenza Stato-Regioni. 3. La mancanza della necessaria correlazione tra l’accertamento dei costi e la misura delle tariffe.
Dall’altra:
1. L’urgenza di determinare tariffe ministeriali.
2. La sufficienza dei dati disponibili, seppur parziali.
3. La necessità di non intralciare la politica finanziaria governativa temporanea di emergenza nazionale.
In definitiva, “eccezionalità della misura e temporaneità della stessa (ricordiamo che la validità è sino al 31 dicembre 2014) la rendono legittima”.
E’ quanto basta per ricordare lo slogan con cui fu aperta la presentazione del Rapporto 2012, quasi un anno fa: “Salviamo il Servizio sanitario nazionale!”. Più che l’esito, lo ripetiamo, sono le motivazioni a preoccupare e a richiedere di destare la vigilanza dei cittadini e degli operatori della salute in Italia.
(il testo della sentenza è disponibile su www.aiop.it, in Normative/Sentenze, richiede LOGIN)


 

 

 

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