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Legge Gelli Bianco: "L'inciampo va riconosciuto  perché conduca alla saggezza"
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Legge Gelli Bianco: "L'inciampo va riconosciuto perché conduca alla saggezza"

Brevi riflessioni in tema di responsabilità sanitaria - case study

inserto di Mondosalute Lombardia dicembre 2017
di Giuseppe Basile e Antonella Eliana Sorgente
12 pagine
formato 21x28

 

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Nel 2017 hanno visto la luce due importanti provvedimenti: La Legge 24/2017, meglio conosciuta come Legge Gelli- Bianco (di seguito Legge), che ha ridefinito i contorni della responsabilità sanitaria e la Legge 124/2017 recante “Legge annuale per il mercato della concorrenza” che ha riformulato gli articoli 138-139 del Codice delle assicurazioni private precisando alcuni punti di fondamentale importanza:
La sofferenza psichica ed il dolore intimo costituiscono, al pari del danno esistenziale, solamente “voci” del danno biologico, con la conseguenza che, pur essendo ammissibile la risarcibilità della sofferenza morale e/o degli aspetti esistenziali violati, rimarrebbe comunque esclusa la possibilità di riconoscere nel danno c.d. morale e nel danno esistenziale, autonome categorie di danno risarcibile; 
Possibilità per il Giudice di aumentare l’ammontare del risarcimento con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, entro un margine del 30% per le “macro-lesioni” e del 20% per le “microlesioni”;
Viene escluso in via definitiva ogni liquidazione del danno biologico presunto e non suscettibile di valutazione medico legale.
La Legge Gelli Bianco ha ridisegnato il regime di responsabilità dei professionisti e delle strutture sanitarie (artt. 1, 5 e7) come di seguito sinteticamente precisato:
Adozione di un modello organizzativo volto a prevenire a monte quei rischi prevedibili e prevenibili che in qualche misura potranno incidere sulla erogazione dell’assistenza sanitaria;
Modello di responsabilità contrattuale fondato sulla colpa;
Responsabilità contrattuale per la struttura sanitaria (prescrizione 10 anni) che risponde delle condotte, colpose o dolose del personale (sia dipendente che non dipendente), degli esercenti le professioni sanitarie anche se non dipendenti;
Extracontrattuale per l’esercente la professione sanitaria (prescrizione 5 anni), salvo che l’obbligazione non sia stata contrattualmente assunta con il paziente;
Risarcimento del danno sulla base delle tabelle ex artt. 138-139 del Codice delle Assicurazioni private come modificati dalla L. 124/2017 (Legge sulla concorrenza 2017);
Ai fini della determinazione del risarcimento del danno, il Giudice dovrà tener conto della circostanza che il medico si sia attenuto, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida o, in mancanza, alle buone pratiche clinico- assistenziali. Il rispetto delle raccomandazioni previste dalle linee guida verrebbe a costituire elemento idoneo a diminuire il risarcimento dovuto al paziente danneggiato;
Importanza delle linee guida sia nel giudizio civile che penale.

Molto spesso quando si parla con i colleghi e si affrontano i contenuti della Legge Gelli, e ancor prima le pronunce giurisprudenziali ante riforma, si arriva a discutere delle infezioni nosocomiali e la conversazione si conclude quasi sempre con frasi dal seguente tenore “ …Le infezioni nosocomiali si pagano sempre; si tratta di una responsabilità oggettiva non è una responsabilità per colpa”.
Da questa affermazione è nato il presente lavoro che riporta, sistematizzate, le nostre riflessioni di questi ultimi mesi senza pretesa di voler trovare soluzioni, ma con la speranza di fornire ai lettori un punto di vista utile in termini di loss prevention.
Nella speranza che vogliate leggerlo, ringraziamo i colleghi dell’Istituto Clinico San Siro che hanno avuto, e hanno ogni giorno, la pazienza di sopportarci e discutere dei temi di cui al presente lavoro.

Milano 6 novembre 2017

Giuseppe Basile 
Antonella Eliana Sorgente

 

 

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