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Ultracinquantenni: obbligo vaccinale e accesso ai luoghi di lavoro
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Ultracinquantenni: obbligo vaccinale e accesso ai luoghi di lavoro

Cosa cambia con l’entrata in vigore del D.L. 24 marzo 2022 n. 24

Francesca Gardini, Ufficio giuridico della Sede nazionale

 

L’entrata in vigore del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, non ha fatto venire meno l’obbligo vaccinale per i soggetti ultracinquantenni fino al 15 giugno 2022, introdotto - come rappresentato nella nostra Circolare n. 20/2022 alla quale rimandiamo per i dettagli - con il D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022 n. 8. Un obbligo che, come precisato dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, nell’ambito del question time n. 3-02712, è stato previsto con l’obiettivo preciso di «ridurre l'area dei non vaccinati, che sono particolarmente esposti a malattia grave e ospedalizzazione e, conseguentemente, abbassare la pressione sui nostri ospedali, salvare vite umane - che per noi è e resta sempre la cosa più importante - e consentire anche al nostro Paese di continuare su quel terreno di ripartenza economica e sociale che abbiamo riscontrato dai dati del 2021».

Tanto è vero che, contestualmente all’introduzione di tale obbligo, il Governo ha previsto, in caso di inadempimento da parte dei soggetti ultracinquantenni, non solo l’impossibilità di svolgere l’attività lavorativa ma anche l’irrogazione, da parte del Ministero della Salute, della sanzione pecuniaria di 100 euro, applicabile, altresì, al personale sanitario e ai lavoratori delle strutture residenziali, socio-sanitarie e socio-assistenziali, e, in generale, delle strutture di cui all’art. 8-ter del D.lgs. 502/1992.

È notizia dei giorni scorsi, del resto, l’invio all’Agenzia delle Entrate, da parte del Ministero della Salute, dell’elenco dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale e, dunque, l’avvio dei procedimenti sanzionatori.

Se il D.L. 24/2022, come appena rappresentato, non è intervenuto a modificare la disciplina dell’obbligo vaccinale per i soggetti ultracinquantenni, neanche prorogandone l’efficacia come, invece, avvenuto, per il personale sanitario e delle strutture residenziali, socio-sanitarie e socio-assistenziali, e, in generale, delle strutture di cui all’art. 8-ter del D.lgs. 502/1992, in merito al quale rimandiamo per i dettagli alla nostra Circolare n. 58/2022, lo stesso non può dirsi per la disciplina relativa all’accesso da parte di tali soggetti ai luoghi di lavoro.

L’art. 8, comma 6, del D.L. 24/2022, infatti, è intervenuto a sostituire l’art. 4-quinquies del D.L. 44/2021, prevedendo, tra l’altro che, i soggetti ultracinquantenni, a partire dal 25 marzo 2022 e fino al 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro, debbano possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base di cui all'art. 9, comma 1, lett. a-bis), del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, applicandosi a tal fine, per quanto di interesse per il nostro settore, l’art. 9-septies del D.L. 52/2021.

Quanto sopradetto, tuttavia, come già rappresentato nella nostra Circolare indicata in premessa, riguarda le nostre strutture associate nei limiti di quanto previsto dall’art. 4-ter del D.L. 44/2021 che, come ormai noto, ha escluso dall’obbligo vaccinale ivi previsto il personale non sanitario che svolga l’attività lavorativa con contratti esterni presso le strutture sanitarie e gli studi professionali di cui all’art. 8-ter del D.lgs. 502/1992, rispetto ai quali, pertanto, se ultracinquantenni, ai fini dell’accesso in struttura dovrà essere effettuato, a partire dal 25 marzo 2022 e fino al 30 aprile 2022, il controllo del c.d. green pass base di cui all'art. 9, comma 1, lett. a-bis), del D.L. 51/2022, applicandosi a tal fine, l’art. 9-septies del D.L. 52/2021.

A partire dal 25 marzo 2022 e fino al 30 aprile 2022, in altre parole, sarà sufficiente, per i lavoratori o collaboratori di società esterne con cui le strutture di cui all’art. 8-ter del D.lgs. 502/1992, escluse dal campo di applicazione dell’art. 4-bis del D.L. 44/2021, intrattengono rapporti di appalto, somministrazione o fornitura, qualsiasi sia la loro età e, dunque anche per gli ultracinquantenni, esibire la certificazione verde COVID-19 ottenuta anche solo a seguito di tampone antigenico rapido o molecolare (art. 9, comma 2, lett. c, del D.L. 52/2021), ai fini dell’accesso alle predette strutture.

La circostanza che l’accesso ai luoghi di lavoro da parte degli ultracinquantenni possa avvenire fino al 30 aprile 2022, al pari di tutti gli altri lavoratori, anche con la certificazione verde COVID-19 ottenuta a seguito di tampone antigenico rapido o molecolare, nonostante la vigenza fino al 15 giungo 2022 dell’obbligo vaccinale e del relativo regime sanzionatorio, è stata giustificata dal Ministro Speranza, in occasione della presentazione del nuovo D.L. e nel question time n. 3-02873 del 6 aprile u.s., rappresentando che si è ritenuto di mantenere la sospensione dal lavoro, in assenza di vaccinazione Covid-19, solo per quella platea di lavoratori - personale sanitario e lavoratori delle strutture ospedaliere e delle RSA - che si ritiene più a rischio e più sensibile «perché ha più a che fare con le fragilità».

Non resta, a questo punto, che attendere la conversione in legge del D.L. 24/2022.

 

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