Search
× Search

Uno sguardo che cambia la realtà

XX Convegno nazionale Pastorale della salute - Roma, 14-16 maggio 2018

Il titolo del Convegno intende sottolineare un obiettivo – a partire dal profondo significato evangelico del verbo “guardare” –, la necessità di uno sguardo attento al cambiare delle realtà in cui viviamo ed operiamo, per iniziare con uno sguardo in profondità, sull’uomo, sul significato del senso del dolore che continuamente interpella, sullo sguardo di Cristo che ci chiama ad una visione integrale dell’uomo, e allo stesso tempo richiama e sollecita la concretezza dell’agire. Cambiare il nostro modo di guardare la realtà, scoprirne altri aspetti, ci permette così di cambiare la storia, andando oltre atteggiamenti passivi o allarmisti. La progettualità pastorale ha bisogno di fondamenti solidi.


Il regime delle prestazioni rese da personale medico per conto di struttura non convenzionata

Non applicabile l'esenzione di cui all’art. 10, n. 18 del D.P.R. n. 633/1972

Per quanto riguarda le case di cura non convenzionate, queste non usufruirebbero del regime di esenzione di cui all’art. 10, n. 18 del D.P.R. n. 633/1972.
La prassi dell’Amministrazione finanziaria in tema di regime di esenzione rileva solo per le ipotesi di diagnosi, cura e riabilitazione rese ambulatorialmente da medici e paramedici della struttura al paziente che non sia ricoverato, ovvero nel caso in cui sia la struttura a fornire tale servizio nell’ambito di un rapporto contrattuale diretto con il paziente stesso. Deve, dunque, in questi casi applicarsi l’aliquota ordinaria al 22%.


La sanità calabrese è terra di conquista

Comunicato stampa del Presidente regionale, Enzo Paolini, del 18 aprile 2018

Negli ultimi anni abbiamo assistito al progressivo saccheggio degli ospedali pubblici, chiusi proprio nelle zone disagiate, dove maggiore è il bisogno di assistenza e di presenza dello Stato, con la conseguenza dell’aumento indiscriminato ed incontrollato di due fenomeni letali per un territorio già debole: da un lato l’intasamento dei nosocomi definiti hub con l’utilizzo dei pronto soccorso come primo parcheggio e con la messa in pericolo della incolumità dei cittadini, dall’altro l’emigrazione sanitaria, con il disagio di famiglie e l’incremento della spesa.

Mancata diagnosi. Il medico risponde anche al di là della sua specializzazione

Cassazione penale - sez. IV, sentenza n. 15178/2018

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15178/2018, ha riconosciuto la responsabilità penale per negligenza o imprudenza in capo ad un famoso neurologo che, non avendo ricondotto i sintomi della paziente ad un'origine cardiaca, aveva omesso la prescrizione dei relativi ulteriori esami che avrebbero invece potuto rivelare la patologia poi degenerata nel decesso dell'assistita. Secondo i giudici il medico, di fronte alla persistenza dei sintomi, non avrebbe dovuto limitarsi a prescrivere alla paziente gli accertamenti relativi al suo ambito di specializzazione, ma avrebbe dovuto assumere un atteggiamento professionalmente più flessibile tale da poter considerare patologie non del proprio campo.

Nel caso in esame lo specialista, a fronte dei continui svenimenti della paziente, rimanendo nell'ambito della propria specializzazione, si era limitato a prescriverle un "tilt test" ed a fronte dell'esito negativo dello stesso, aveva escluso ogni possibile ulteriore patologia. In seguito al decesso della paziente per problemi cardiaci, il medico aveva negato ogni responsabilità sulla base del fatto che il "tilt test" era stato effettuato in una struttura diversa da quella indicata e che dopo la visita specialistica, l'assistita non aveva più consultato neanche telefonicamente il professionista. La difesa si era inoltre basata sul fatto che il sanitario, nello svolgimento della propria attività, si era attenuto alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.


First752753754755757759760761Last

Cerca nelle news


Copyright 2025 by Aconet srl
Back To Top