Ordinanza del 23 gennaio 2020 del Garante per la protezione dei dati personali
Il Garante per la protezione dei dati personali, con ordinanza del 23 gennaio 2020, ha sanzionato un’azienda ospedaliera universitaria per aver trattato dati personali in violazione dell’art. 5, par. 1, lett. f), del Regolamento (UE) 2016/679, ovvero per non aver garantito «un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale».
Deliberazione del 6 febbraio 2020
Il Garante per la protezione dei dati personali, con delibera del 6 febbraio 2020 [doc. web n. 9269607], ha stabilito che nel primo semestre 2020 l’attività ispettiva, nei confronti di soggetti non necessariamente individuati sulla base di reclami e di segnalazioni, si concretizzerà in 80 accertamenti effettuati anche a mezzo della Guardia di Finanza.
Promossi con 100 e lode dagli “insegnanti speciali” dell’Associazione Persone Down. Donati 30.300euro
Una grande festa che ha permesso di raccogliere 11.655 Euro. A questi va aggiunto l’ammontare delle ore lavorate gratis dai dipendenti Sogedin - promotori dell’iniziativa - e un’altra cifra importante che la proprietà ha voluto integrare per arrivare ad un ammontare complessivo di 30.000. Cifra benefica destinata alle popolazioni e ai comuni veneti danneggiati dall’Acqua Granda e dalle mareggiate dello scorso dicembre.
33enne affetto da tachicardia ventricolare operato a Maria Cecilia Hospital
Gli specialisti del Dipartimento di Aritmologia di Maria Cecilia Hospital di Cotignola, ospedale di Alta Specialità di GVM Care & Research, sono intervenuti con successo salvando un 33enne affetto da grave tachicardia ventricolare. Il primo campanello d’allarme era stato lanciato dal suo smartwatch.
Cass. Sez. Lav. 3 dicembre 2019, n. 31529 e Cass. Sez. Lav. 5 dicembre 2019, n. 31839
Con le sentenze in commento, la Cassazione si è occupata del ruolo della contrattazione collettiva nella definizione delle condotte che possono giustificare il licenziamento disciplinare, richiamando la nota distinzione tra “fatto materiale” o “fatto giuridico”.
Per ben comprendere le decisioni della Corte si deve ricordare che la Legge Fornero, in riforma dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, aveva limitato la tutela reintegratoria nelle ipotesi in cui il giudice “accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato, ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili”.