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Competenza sedi territoriali INL e regime agevolativo lavoratori impatriati
Commentiamo la nota INL sulle competenze delle sedi territoriali INL e la richiesta di autorizzazione alla videosorveglianza dei lavoratori e l’interpello dell’Agenzia delle Entrate sui lavoratori impatriati e patto di sospensione.
David Trotti, consulente Sede Nazionale
Con la nota INL del 26/05/2025 n.4757 vengono forniti dei chiarimenti in merito all’ambito di competenza delle sedi territoriali INL. Nello specifico ci si riferisce alla necessità di richiesta di provvedimenti autorizzativi in materia di impianti audiovisivi con finalità di controllo dei lavoratori e nello specifico alle istruzioni operative contenute nella nota INL n.2572/2023. Nella nota in trattazione viene chiarito il concetto di “ambito di competenze della medesima sede territoriale” chiarendo che si deve intendere tutto il territorio di riferimento su cui insiste il medesimo Ufficio. L’Ispettorato fornisce a titolo esemplificativo, il caso di un’impresa con sedi ubicate nell’ambito di due province diverse. Queste, afferendo ad un solo ufficio territoriale dell’Ispettorato (con competenza su più province), potranno presentare una sola istanza, per tutte le unità produttive interessate dalla richiesta installazione, indifferentemente presso una delle due sedi dell’ufficio.
Con l’interpello n.142/2025, l’Agenzia delle Entrate si pronuncia sul tema del nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati, periodo minimo di residenza e caso di “patto di sospensione del rapporto di lavoro”. Nella circolare, oltre a riepilogare i regimi fiscali viene chiarito che il regime agevolato per i lavoratori impatriati può essere applicato anche in presenza di una sospensione contrattuale, a condizione che siano rispettati tutti gli altri requisiti normativi, con riferimento specifico al requisito di permanenza all’estero.