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Legittimo il licenziamento del lavoratore che si rifiuta in modo reiterato ed ingiustificato di svolgere mansioni rientranti nella propria qualifica
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Legittimo il licenziamento del lavoratore che si rifiuta in modo reiterato ed ingiustificato di svolgere mansioni rientranti nella propria qualifica

Cass. Civ. Sez. Lavoro n. 17270 del 24 giugno 2024.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale

La pronuncia in commento affronta il caso di un dipendente licenziato per essersi rifiutato di svolgere attività lavorativa, per un periodo di quattro giorni consecutivi, adducendo che non rientrasse tra le sue mansioni l’attività di autista, dal momento che egli era inquadrato come operatore ecologico. Solo in seguito presentava un certificato medico, dal quale risultava un problema fisico che non gli permetteva di svolgere la detta prestazione lavorativa.

La Corte d’Appello di Catanzaro aveva respinto l’impugnazione del licenziamento, ritenendo irrilevante la sintomatologia dolorosa dichiarata dal dipendente, poiché in contrasto con le sue dichiarazioni scritte sui fogli di servizio, in base alle quali il rifiuto della prestazione era ancorato esclusivamente alla contestazione di dover lavorare con l'automezzo aziendale. Inoltre, secondo il contratto collettivo, la conduzione di veicoli rientrava nelle mansioni del lavoratore.
Contro tale pronuncia l’ex dipendente presentava ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte territoriale, specificando come è compito del giudice effettuare una valutazione in concreto, per determinare la gravità del comportamento e la proporzionalità della sanzione applicata nei confronti del lavoratore. Ebbene, nel caso di specie, secondo la Cassazione il rifiuto reiterato e ingiustificato di prestare l’attività lavorativa richiesta costituisce motivo sufficiente per giustificare il licenziamento, a prescindere da quanto previsto all’interno del contratto collettivo.

La Corte inoltre si è pronunciata sul rapporto tra le mansioni assegnate e la qualifica contrattuale del lavoratore. La decisione ribadisce l’obbligo per il lavoratore di svolgere i compiti affidatigli dal datore di lavoro, salvo che gli stessi non rientrino nelle competenze richieste dalla sua qualifica e dal suo inquadramento. Infatti, solo qualora il datore di lavoro richieda al proprio dipendente lo svolgimento di prestazioni esorbitanti rispetto alla propria mansione, il lavoratore potrà legittimamente rifiutarsi di assolvere alle richieste del proprio datore di lavoro. Diversamente, ogni rifiuto ingiustificato e reiterato darà adito a licenziamento per giustificato motivo.



 

 

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