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Gazzetta Ufficiale. Pubblicato Dlgs anziani
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Gazzetta Ufficiale. Pubblicato Dlgs anziani

Si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.65 del 18-03-2024, del Decreto legislativo n.29 del 15 marzo 2024 recante Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33. 

Si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.65 del 18-03-2024, del Decreto legislativo n.29 del 15 marzo 2024 recante Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33
 
In particolare, il presente decreto promuove l'autonomia, l'inclusione sociale, l'invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità della popolazione anziana attraverso:
  • l'accesso alla valutazione multidimensionale unificata
  • strumenti di sanità preventiva e di telemedicina a domicilio;
  • la coabitazione solidale domiciliare (senior cohousing).

Inoltre, il provvedimento contiene disposizioni volte a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti. Per quanto di maggior interesse, si segnala il Capo I, art.21-33 (Riordino, semplificazione e coordinamento delle attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti e valutazione multidimensionale unificata), così suddiviso: 

  • Articolo 21 (Definizione e articolazione multilivello del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente), il quale dispone in merito alla definizione e all’articolazione del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA). In aggiunta, il legislatore delegato è chiamato alla definizione dello SNAA, come modalità organizzativa permanente per il governo unitario e la realizzazione congiunta, in base ai princìpi di piena collaborazione e di coordinamento tra Stato, regioni e comuni e nel rispetto delle relative competenze, di tutte le misure a titolarità pubblica dedicate all'assistenza degli anziani non autosufficienti, di Stato, regioni e comuni, che mantengono le titolarità esistenti.  La delega prevede che lo SNAA programmi in modo integrato i servizi, gli interventi e le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali rivolte alla popolazione anziana non autosufficiente. 
     
  • Articolo 22 (Individuazione ed erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) dispone in ordine alle modalità di determinazione degli obiettivi di servizio e alle modalità della progressiva attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), nonché in ordine alle relative modalità di erogazione tramite gli ambiti territoriali sociali (ATS). Si precisa che la predetta individuazione sarà progressiva. Quanto al riferimento ai criteri per l’attuazione degli interventi, l’articolo 3 del presente provvedimento (Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana) prevede che il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA) individui le seguenti tipologie di criteri:
    • criteri generali per l’elaborazione dei progetti di promozione della salute e dell’invecchiamento attivo, degli interventi di prevenzione della fragilità e dell’esclusione sociale e civile, nonché dei servizi di carattere sociale, sanitario o sociosanitario, da attuare a livello regionale e locale; 
    • criteri per assicurare l’attuazione e l’uniforme applicazione degli interventi, dei progetti e dei servizi anzidetti. 
  • Articolo 23 (Sistema di monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) disciplina il sistema di monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS). Nel dettaglio, si demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia delle finanze, con il Ministro della salute e con il Ministro per le disabilità, da adottare previa intesa nella Conferenza Stato-regioni, in raccordo con la Cabina di regia per la determinazione dei LEP, la definizione, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, del sistema di monitoraggio e dei relativi criteri nonché degli indicatori specificrelativi allo stato di attuazione dell’erogazione dei LEPS e degli obiettivi di servizio, nonché degli interventi sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio o LEP. 
     
  • Articolo 24 (Funzioni degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) disciplina le funzioni degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS). Si ricorda che gli ATS sono i soggetti giuridici che garantiscono, per conto degli enti locali titolari, lo svolgimento omogeneo sul territorio di propria competenza di tutte le funzioni tecniche di programmazione, gestione,
    erogazione e monitoraggio
    degli interventi nell'ambito dei servizi sociali alle famiglie e alle persone, anche ai fini dell'attuazione dei programmi previsti nell'ambito della Missione 5, componente 2, riforma 1.2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In particolare,  è previsto che gli ATS costituiscano la sede operativa dei servizi sociali degli enti locali del territorio. 
  • Articolo 25 (Servizi di comunità, modelli di rete e sussidiarietà orizzontale) reca disposizioni in materia di servizi di comunità, modelli di rete e sussidiarietà orizzontale. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle persone che abbiano compiuto 70 anni. In particolare, si promuove l’implementazione di servizi di comunità che operano secondo logiche di rete e di sussidiarietà orizzontale per contrastare l’isolamento relazionale e la marginalizzazione delle persone anziane non autosufficienti e delle loro famiglie, favorendo al tempo stesso la continuità di vita e delle relazioni personali, familiari e di comunità, nonché per la promozione della domiciliarità delle cure e dell’assistenza. A tal fine, concorrono in modo attivo tutti i soggetti che gestiscono servizi pubblici essenziali nonché la rete dei servizi sociali e la rete dei servizi sanitari, ivi inclusa la rete delle farmacie territoriali.
     
  • Articolo 26 (Integrazione tra servizi sanitari, sociosanitari e sociali) reca disposizioni in materia di integrazione tra servizi sanitari, sociosanitari e sociali. In particolare, l'articolo stabilisce che, al fine espresso di garantire la realizzazione integrata dei LEPS e LEA per le attività socio-sanitarie e sociali, gli ambiti territoriali sociali (ATS), le aziende sanitarie e i distretti sanitari, ciascuno per le proprie funzioni e competenze, sulla base della programmazione regionale integrata e in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale per l’assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, provvedono a regolare, attraverso accordi di collaborazione organizzativi, le funzioni di erogazione delle prestazioni, degli interventi e dei servizi per le persone anziane non autosufficienti, assicurando l’effettiva integrazione operativa dei processi. 
     
  • Articolo 27 (Valutazione multidimensionale unificata) dispone in ordine alla valutazione multidimensionale unificata. Nello specifico, stabilisce che il SSN, gli Ambiti territoriali sociali (ATS) e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per i profili di competenza, assicurano alla persona anziana l’accesso alle misure e provvedimenti di competenza statale. 
     
  • Articolo 28 (Attività dei PUA e piattaforma digitale), dispone in ordine all’attività dei punti unici di accesso (PUA) e alla piattaforma digitale. In particolare, prevede che gli ambiti territoriali sociali (ATS) e i distretti sanitari, nell’esercizio delle rispettive competenze e funzioni, mediante accordi di collaborazione, sulla base degli atti di programmazione di livello regionale e locale, provvedano ad individuare modalità semplificate di accesso agli interventi e ai servizi sanitari e sociali assicurando l’attuazione della governance integrata e garantendo il funzionamento efficiente ed efficace delle equipe integrate.
     
  • Articolo 29 (Misure per garantire un’offerta integrata di assistenza e cure domiciliari) reca misure finalizzate a garantire un’offerta integrata di assistenza e cure domiciliari.  Nello specifico, stabilisce che gli ATS, le Aziende sanitarie e i distretti, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono a garantire l’attivazione degli interventi definiti dal progetto individualizzato di assistenza integrata (PAI) finalizzati ad attuare concretamente la prosecuzione della vita in condizioni di dignità e sicurezza mediante prestazioni coordinate di cure domiciliari di base rivolte alle persone anziane non autosufficienti e in condizioni di fragilità, integrate con i servizi di assistenza domiciliare (SAD). Viene inoltre previsto il ricorso ai servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie.
     
  • Articolo 30 (Servizi residenziali e semiresidenziali socioassistenziali) concerne i servizi socioassistenziali di tipo residenziale, semiresidenziale e diurno.  Nel dettaglio, gli ambiti territoriali sociali (ATS), allo scopo di contrastare l’isolamento sociale e i processi di degenerazione delle condizioni personali delle persone anziane, anche non autosufficienti, provvedono ad offrire, secondo le previsioni della programmazione integrata regionale e locale, servizi socioassistenziali di tipo residenziale, semiresidenziale e diurno che garantiscano la continuità delle condizioni di vita e abitudini relazionali di tipo familiare. L'articolo prevede inoltre che:
    • i servizi residenziali siano offerti presso strutture residenziali non sanitarie in possesso di requisiti operativi e di sicurezza, tali da garantire alle persone ospitate adeguati livelli di intensità assistenziale e una adeguata qualità degli ambienti di vita, nonché il diritto alla continuità delle cure e il diritto al mantenimento delle relazioni sociali ed interpersonali, mediante l’accoglienza in ambienti di tipo familiare caratterizzati da formule organizzative rispettose delle esigenze personali e di riservatezza;
    • i servizi sociali diurni e quelli semiresidenziali siano offerti presso centri di servizio accreditati anche per l’offerta di interventi di integrazione e animazione rivolti a persone anziane anche non autosufficienti e non residenti presso la struttura, al fine di favorire la socializzazione e le relazioni interpersonali e di contrastare l’isolamento sociale e il processo degenerativo fisico e cognitivo.    
      Viene specificato che le strutture di cui al presente articolo non sono ricomprese nelle strutture residenziali e semiresidenziali di cui agli articoli 29 e 30 del DPCM 12 gennaio 2017 che concernono, rispettivamente, l’assistenza residenziale extraospedaliera ad elevato impegno sanitario e l’assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti.  
  • Articolo 31 (Servizi residenziali e semiresidenziali sociosanitari) stabilisce che, nell’ambito dell’assistenza residenziale e semiresidenziale, previa valutazione multidimensionale integrata,sia
    definito il Progetto di assistenza individuale (PAI) per la definizione dei bisogni terapeutico-riabilitativi e assistenziali della persona ed è redatto dall'unità di valutazione multidimensionale, con il coinvolgimento di tutte le componenti dell'offerta assistenziale sanitaria, sociosanitaria e sociale, del paziente e della sua famiglia. Si prevede, in aggiunta, che il Servizio sanitario nazionale garantisca alle persone anziane non autosufficienti i trattamenti che richiedono tutela sanitaria, lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale, riorientamento in ambiente protesico, secondo i livelli di intensità e di compartecipazione alla spesa. Nello specifico,  
    i trattamenti riabilitativi devono essere condotti mediante l’impiego di strumenti e metodi basati sulle più avanzate evidenze scientifiche a carattere intensivo, estensivo e di mantenimento, previa valutazione multidimensionale unificata e stesura del progetto riabilitativo individuale (PRI), che definisce obiettivi, modalità e durata dei trattamenti. 
  • Articolo 32 (Misure per garantire l’accesso alle cure palliative). In particolare, l’accesso alle cure palliative è garantito per tutti i soggetti anziani non autosufficienti affetti da patologia evolutiva ad andamento cronico ed evolutivo, per le quali non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita. Viene specificato, inoltre, che tale diritto si esercita tramite la rete nazionale e le reti regionali e locali delle cure palliative.
    Le strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private accreditate, sulla base dell’accordo contrattuale con il Servizio sanitario nazionale, assicurano anche processi di integrazione istituzionale, organizzativa e professionale con i servizi sociali, tramite il progressivo potenziamento delle rispettive azioni nell’ambito delle risorse disponibili. Inoltre, le strutture residenziali sociosanitarie possono essere dotate di moduli distinti per l’erogazione di trattamenti con diverso livello di intensità assistenziale nonché cure domiciliari di base e integrate, connotandosi come Centri Residenziali Multiservizi (CRM).
    Ciascuna unità d’offerta e di servizio funzionalmente integrati nel CRM mantiene il sistema di autorizzazione e di accreditamento istituzionale previsto per le diverse attività erogate e si raccorda con le Case della comunità operanti presso il Distretto di riferimento. Infine, si specifica che l'articolo demanda ad un decreto del Ministro della salute, da adottare “entro centoventi giorni”, previa intesa in sede di Conferenza Stato - regioni, l’individuazione e l’aggiornamento, secondo principi di semplificazione dei procedimenti e di sussidiarietà delle relative competenze normative ed amministrative, di criteri condivisi ed omogenei al livello nazionale per l’individuazione dei requisiti minimi di sicurezza e dei requisiti ulteriori di qualità per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture e delle organizzazioni pubbliche e private, anche appartenenti ad enti del Terzo settore, che erogano prestazioni residenziali, semiresidenziali e domiciliari a carattere sanitario e sociosanitario. 
  • Articolo 33 (Interventi per le persone con disabilità divenute anziane. Principio di continuità) precisa, inoltre, che la domanda per l’accertamento della condizione di disabilità può essere avanzata dalle persone anziane che non versano in condizioni di non autosufficienza. 
Infine, si specifica che il provvedimento è entrato in vigore oggi, martedì 19 marzo. 
 
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