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Meccanismi concorrenziali settore sanitario: Riposta Interpellanza urgente alla Camera
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Meccanismi concorrenziali settore sanitario: Riposta Interpellanza urgente alla Camera

Venerdì 16 febbraio, il Sottosegretario alle Infrastrutture, Tullio Ferrante, ha risposto all'interpellanza urgente n. 2-00291, a prima firma Ciocchetti (FdI), in materia di iniziative, anche normative, in ordine alle criticità dei meccanismi derivanti dai meccanismi concorrenziali nel settore sanitario e sociosanitario con particolare riferimento alle strutture private.

Venerdì 16 febbraio, il Sottosegretario alle Infrastrutture, Tullio Ferrante, ha risposto all'interpellanza urgente n. 2-00291, a prima firma Ciocchetti (FdI), in materia di iniziative, anche normative, in ordine alle criticità dei meccanismi derivanti dai meccanismi concorrenziali nel settore sanitario e sociosanitario con particolare riferimento alle strutture private.
 
Di seguito una sintesi delle principali dichiarazioni del Sottosegretario:
  • Come noto, il D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 prevede la possibilità da parte della regione di affidare a strutture private l’erogazione di determinate prestazioni con oneri a carico del Sistema Sanitario Regionale (SSR) secondo modalità e tempistiche stabiliti in appositi schemi di contratti. La presenza quantitativa e qualitativa degli operatori privati che svolgono attività previa sottoscrizione di un contratto per conto e a carico del SSR, dipende dal modello organizzativo prescelto da ogni singola regione.
  • Quanto al rapporto pubblico privato nell’ambito del SSR, si ricorda che l'ordinamento impone il principio della programmazione allo scopo di realizzare il contenimento della spesa pubblica e una razionalizzazione del sistema sanitario, con particolare riferimento all’utilizzo delle relative strutture direttamente disponibili, in quanto pubbliche, rispetto al ricorso in via sussidiaria alle strutture indirettamente disponibili, in quanto accreditate ma comunque in titolarità privata.
  • Nell’ottica di eliminare gli ostacoli che limitano la libertà di iniziativa economica delle strutture sanitarie private, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nel 2021, ha segnalato l’esigenza di modificare l’articolo 8-quater del D.Lgs n. 502/1992 al fine di riformare il sistema di accreditamento eliminando il regime di accreditamento provvisorio attraverso la previsione di una norma che disponesse l’obbligo di accreditamento definitivo da parte delle Regioni per le nuove strutture sanitario o per l’avvio di nuove attività nelle strutture preesistenti. In secondo luogo, l’Autorità ha evidenziato l'esigenza che il sistema di convenzionamento delle imprese private dovesse operare su base selettiva non discriminatoria, periodica e trasparente inserendo così nell’articolo 8- quinquies una norma che prevedesse selezioni periodiche regionali, adeguatamente pubblicizzate, che facciano seguito a verifiche sistematiche degli operatori già convenzionati e alla conseguente eventuale razionalizzazione della rete in convenzionamento.
  • Sulla base delle suddette segnalazioni, è stata poi emanata la Legge 5 agosto 2022, n. 118, la Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza 2021, il cui iter di adozione ha previsto l’acquisizione di documenti da parte della competente commissione parlamentare. L’articolo 15 di detta legge ha modificato il sistema di accreditamento prevedendo che nel caso di richiesta di accreditamento di nuove strutture o per l’avvio di attività in strutture preesistenti, si debba tener conto cumulativamente dei seguenti criteri:
    • Qualità e volumi dei servizi da erogare.
    • Risultati dell’attività eventualmente già svolta.
    • Esiti dell’attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate. A quest'ultimo fine, le modalità per effettuare la valutazione sono state definite tramite Decreto del Ministro della Salute del 19 dicembre 2022 recante "Valutazione in termine di qualità, sicurezza e appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie".
  • Con la modifica apportata all'articolo 8 - quinquies, è stata introdotta una selezione dei soggetti privati accreditati ai fini della stipula degli accordi contrattuali indicando fra i criteri generali per la selezione l'effettiva alimentazione del FSE e gli esiti dell’attività di valutazione. Anche per il convenzionamento delle strutture, il DM 19 dicembre del 2022 prevede una fase di verifica, che si svolge nel momento del rilascio di nuovi accreditamenti, e una successiva che è preliminare all’individuazione dei soggetti privati accreditati alla stipula degli accordi contrattuali.
  • Con tale DM si delinea un sistema di valutazione coordinato a livello nazionale nel rispetto delle competenze delle prerogative delle Regioni e delle Pubbliche Amministrazioni (PA). I termini di adeguamento da parte delle Regioni e delle PA alle disposizioni di cui agli articoli 8-quater e 8-quinquies sono stati recentemente prorogati al 31 marzo 2024.
  • Infine, si rappresenta che in coerenza con quanto previsto dal DM 19 dicembre 2022 si è provveduto ad attivare uno specifico confronto istituzionale tra il livello centrale di Governo e le Regioni e le PA nell’ambito dell’azione di supporto e di monitoraggio assegnato dalla Legge al tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale. Nell’ambito di tali lavori è emersa l’esigenza di implementare il livello di integrazione fra i caratteri propri del sistema di autorizzazione accreditamento istituzionale e convenzionamento delle strutture chiamate ad erogare prestazioni in nome, per conto e a carico del SSN, e i principi di mercato posti a tutela del confronto concorrenziale fra gli erogatori. Nell’ambito delle suddette attività istituzionali del Ministero, saranno valutate possibili opzioni di intervento, anche di carattere normativo, secondo i criteri di efficacia, proporzionalità e condivisione fra gli attori istituzionali coinvolti.
QUI il resoconto.
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