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Quali sono le condizioni affinché sia legittima l’attribuzione di mansioni inferiori agli infermieri?
Cass. Sez. Lav. n. 12139 dell’8 maggio 2025.
Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale
La recente pronuncia in commento affronta il caso di alcuni infermieri dipendenti di una ASL risarciti per essere stati adibiti a mansioni inferiori di OSS (trasporto malati, riordino letti, cure igieniche, cambio pannoloni, etc…) in maniera “costante e sistematica” e per “buona parte della giornata lavorativa”.
La Corte di Cassazione, cui ricorreva il datore di lavoro, pur non accogliendo nel caso di specie i motivi di gravame e confermando, conseguentemente, la domanda di accertamento di demansionamento formulata dai suddetti infermieri, ha tuttavia chiarito in maniera dettagliata quali siano le condizioni che debbono sussistere perché l’attribuzione di mansioni inferiori agli infermieri possa ritenersi legittima.
Gli Ermellini sono infatti partiti dall’assunto che “sul piano giuridico, non vi è dubbio che la richiesta agli infermieri di attività proprie degli OSS non sia a priori illegittima, in quanto essa trova fondamento nei doveri di flessibilità del lavoratore rispetto all'utilità della controparte, oltre che di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività (Cass. 17 settembre 2020, n. 19419; v. anche l'art. 49 del Codice Deontologico citato dalla ricorrente, secondo cui "l'infermiere, nell'interesse primario degli assistiti, compensa le carenze e i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera")”.
Indi, si legge in sentenza che “deve trattarsi…. di attività che non esprimano contenuti professionali del tutto estranei rispetto ai compiti propri dell'infermiere” e che “la richiesta di tali prestazioni deve rispondere ad un'esigenza organizzativa, operativa o di sicurezza concreta e non dunque a scelte estemporanee o a pretese di lavoro di livello inferiore pur in presenza di disponibilità del personale della categoria pertinente (ancora Cass. 19419/2020)”.
La Corte ritorna quindi sull’ormai consolidato principio della “non prevalenza” delle mansioni inferiori, da intendersi come marginali o di scarso e limitato rilievo quantitativo rispetto a quelle di effettiva pertinenza, specificando che, quando tale marginalità non ricorra, ed ossia la consistenza dell’attività di livello inferiore sia più ampia, fermo restando che deve comunque esservi prevalenza delle mansioni qualificanti dell’inquadramento (che, cioè, non siano completamente estranee alla professionalità dell’infermiere), quelle inferiori debbono avere carattere meramente occasionale.
La pronuncia, nel caso che ci occupa, ha sì riconosciuto il demansionamento, ma in quanto “pur emergendo in sede testimoniale l'adibizione degli infermieri prevalentemente all'attività loro propria, tuttavia ad essi "negli anni" erano state chieste le prestazioni proprie degli OSS, anche secondo le corrispondenti declaratorie collettive, quali "il trasporto dei malati, il riordino dei letti, il rispondere ai campanelli, la cura delle incombenze igieniche dei pazienti, il cambio dei pannoloni, il portare la padelle ed i pappagalli e indi svuotarli e pulirli" e ciò in via "affatto marginale e sporadica, né di breve periodo, sibbene costante e sistematica, siccome svolta quotidianamente e per buona parte della giornata lavorativa".