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Gazzetta Ufficiale. Conversione in legge DL Liste di attesa
1948

Gazzetta Ufficiale. Conversione in legge DL Liste di attesa

Si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.178 del 31-07-2024, della Legge del 29 luglio 2024, n.107 recante la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, c.d. DL Liste di attesa. 

Si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.178 del 31-07-2024, della Legge del 29 luglio 2024, n.107 recante la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, c.d. DL Liste di attesa. 

In particolare, il provvedimento è volto a ridurre i tempi di attesa e a migliorare i servizi sanitari. Si riporta di seguito una sintesi del contenuto del provvedimento:

  • L'art.1  (Istituzione della Piattaforma nazionale delle liste di attesa) istituisce, presso l'AGENAS, la Piattaforma nazionale delle Liste di Attesa, di cui si avvale il Ministero della Salute, diretta a realizzare l'interoperabilità con le piattaforme per le liste di attesa relative a ciascuna regione e provincia autonoma. L'AGENAS viene pertanto autorizzata al trattamento dei dati personali relativi alla gestione della Piattaforma. 
     
  • L'articolo 2 (Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria) – oggetto di completa riformulazione durante l'esame in sede referente - istituisce presso il Ministero della Salute l'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, destinato a operare alle dirette dipendenze del Ministro della Salute. Nello specifico, l'Organismo può esercitare il potere di accesso presso le aziende sanitarie locali e i policlinici universitari,  presso gli erogatori privati accreditati, nonche' presso tutti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,  anche se  trasformati  in fondazioni,  per  verificare  e  analizzare le disfunzioni emergenti a seguito del controllo delle agende di prenotazione. 
     
  • L'articolo 3 (Disposizioni per l'adeguamento del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie e norme in materia di assunzioni) detta disposizioni per l'implementazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie, prevedendo l'obbligo per gli erogatori pubblici e privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali di afferire al Centro unico di prenotazione (CUP) regionale o infra-regionale.
  • L'articolo 4 (Potenziamento dell'offerta assistenziale in relazione alle visite diagnostiche e specialistiche e aperture straordinarie dei centri trasfusionali) detta disposizioni sul potenziamento dell'offerta assistenziale in relazione alle visite diagnostiche e specialistiche. 
  • L'articolo 5 (Superamento del tetto di spesa per l'assunzione di personale sanitario) dispone in tema di superamento del tetto di spesa già previsto per il personale del SSN. 
     
  • L'articolo 6 (Ulteriori misure per il potenziamento dell'offerta assistenziale e rafforzamento dei Dipartimenti di salute mentale) prevede iniziative per il potenziamento dell'offerta assistenziale e per il rafforzamento dei Dipartimenti di salute mentale nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise,  Puglia, Sardegna, Sicilia (regioni destinatarie del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. 
     
  • L'articolo 7 (Imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario) assoggetta le prestazioni aggiuntive dei dirigenti sanitari e del personale sanitario del comparto sanità a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%. 
  • L'articolo 7-bis (Clausola di salvaguardia), introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano le misure previste compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza sull'intero territorio nazionale. 
  • L'articolo 8 (Entrata in vigore) dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento è entrato in vigore oggi, giovedì 1° agosto. 

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