Search
× Search
Ai fini del licenziamento è irrilevante la tenuità del danno arrecato al datore di lavoro

Ai fini del licenziamento è irrilevante la tenuità del danno arrecato al datore di lavoro

Cass. Civ. Sez. Lav. n. 11985 del 7 maggio 2025.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale

La recente pronuncia affronta il caso di un cassiere, licenziato per non aver registrato alcune operazioni di vendita, nonostante i pagamenti fossero stati effettuati. Tale condotta ripetuta nel tempo, veniva accertata da indagini investigative private commissionate dall’azienda nonché riscontrata attraverso il riepilogo delle operazioni di cassa effettuate tramite il codice identificativo personale del lavoratore. Sulla base di tali elementi, l’azienda considerava il comportamento incompatibile con il ruolo fiduciario rivestito dal cassiere, procedendo al licenziamento per giusta causa.

Il lavoratore impugnava la risoluzione ed il Tribunale la riteneva legittima, al pari della Corte d’Appello che confermava tale decisione, qualificando la condotta del lavoratore come non affidabile, violativa degli obblighi fondamentali del lavoratore, come la correttezza e la fedeltà (art. 2105 c.c.) ed inidonea a mantenere il rapporto di fiducia necessario per mansioni che implicano la gestione diretta del denaro.

L’ex dipendente impugnava la pronuncia, ricorrendo in Cassazione, sostenendo l’irrilevanza degli importi non registrati, trattandosi di somme esigue; la mancanza di prove di una vera e propria appropriazione indebita del denaro e l’inidoneità della condotta ad integrare una violazione grave e irreparabile del rapporto di lavoro.

La Suprema Corte confermava ancora una volta la legittimità del licenziamento, evidenziando che “Tali fatti assumono una obiettiva valenza lesiva del rapporto fiduciario tra le parti, e ciò a prescindere dal riferimento - meramente aggiuntivo nella sentenza impugnata - a precise condotte appropriative delle somme in questione, la cui dimostrazione specifica non è necessaria ai fini del venir meno della fiducia nel dipendente da parte del datore di lavoro, fiducia che secondo la valutazione della corte territoriale (che questo Collegio condivide, anche alla luce dei propri precedenti su casi analoghi Sez. L, Sentenza n. 4212 del 14/05/1997, Rv. 504274 - 01; Sez. L, Sentenza n. 1145 del 19/01/2011, Rv. 616256 - 01) è lesa già dai fatti contestati in quanto connotati dall'elemento doloso e inidonei a garantire per il futuro un affidamento nel puntuale ed esatto adempimento dell'obbligazione lavorativa (v. anche Sez. L, Sentenza n. 5434 del 07/04/2003, Rv. 561954 - 01, secondo la quale ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, e, quindi, della sussistenza della giusta causa di licenziamento, ciò che rileva è la idoneità della condotta tenuta dal lavoratore a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento della prestazione lavorativa, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti)

Il ricorso veniva dunque rigettato con conferma del provvedimento risolutivo.

Previous Article Agevolazione contributiva under 35 e donne c.d. svantaggiate
Next Article FAD ASINCRONA - Prima Giornata Nazionale su L’Ospedale che Vaccina

Documents to download

Copyright 2025 by Aconet srl
Back To Top