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Non si può avere il DURC se si è a debito con gli enti previdenziali solo per le sanzioni o interessi
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Non si può avere il DURC se si è a debito con gli enti previdenziali solo per le sanzioni o interessi

Una associazione di categoria ha chiesto al Ministero del Lavoro se sia possibile interpretare la nozione di “scostamento non grave” in relazione alla possibilità di avere il DURC nel caso in cui le partite debitorie includano esclusivamente accessori di legge (sanzioni/interessi) e, dunque, prive di una effettiva omissione contributiva (perché già sanata).

David Trotti, consulente Sede Nazionale

Una associazione di categoria ha chiesto al Ministero del Lavoro se sia possibile interpretare la nozione di “scostamento non grave” in relazione alla possibilità di avere il DURC nel caso in cui le partite debitorie includano esclusivamente accessori di legge (sanzioni/interessi) e, dunque, prive di una effettiva omissione contributiva (perché già sanata).

Il ministero ricorda che lo scostamento non grave viene definito come quello pari o inferiore ad euro 150, importo comprensivo di eventuali accessori di legge.

La formulazione testuale della norma include anche gli eventuali accessori di legge e questo impedisce il rilascio del DURC (se presenti solo queste) in quanto le sanzioni civili e gli interessi costituiscono un accessorio delle omissioni contributive e, come tali, le presuppongono.

Il Ministero ricorda che le sanzioni civili e gli interessi hanno la funzione di rafforzare l’obbligazione contributiva e di risarcire il danno prodotto all’ente previdenziale. Esse, quindi, costituiscono una somma funzionalmente connessa all’omesso o ritardato pagamento dei contributi, legame che è rafforzato dal fatto che gli effetti degli atti interruttivi si estendono automaticamente anche al credito per sanzioni civili.

La chiara indicazione desumibile dalla formulazione letterale della norma comporta che sui 150 euro sia stata, anche, calibrata la procedura adottata per il rilascio automatico dell’attestazione di regolarità contributiva, tramite il “Durc On Line”.

Detto tutto ciò il Ministero conclude affermando che ai fini della regolarità contributiva, è necessario che eventuali debiti contributivi, sanzioni e interessi, nel loro complesso, non superino l’importo di 150 euro, soglia limite per la sussistenza dello “scostamento non grave”.

 

 

 

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