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Mattarella firma la manovra. Al via l'esame alla Camera
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Mattarella firma la manovra. Al via l'esame alla Camera

Mercoledì 23 ottobre u.s. il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha firmato la manovra di bilancio. Il testo contiene 144 articoli, che comprendono diverse misure di interesse sulla sanità, ed è stato assegnato, in sede referente, alla Commissione Bilancio. Inoltre, il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per lunedì 11 novembre p.v.

Mercoledì 23 ottobre u.s. il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha firmato la manovra di bilancio. Il testo contiene 144 articoli, che comprendono diverse misure di interesse sulla sanità oltreché le misure fiscali, come il taglio del cuneo e il riordino delle detrazioni, le norme sulle pensioni e quelle sulla revisione della spesa. Il Ddl Bilancio 2025 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" A.C. 2112) è stato assegnato alla Commissione bilancio in sede referente. Si apprende che l'Ufficio di Presidenza ha stabilito un calendario di massima per le audizioni che dovrebbero iniziare lunedì 4 novembre p.v. con le parti sociali, e concludersi giovedì 7 novembre con il Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Inoltre, a quanto apprendiamo, il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per lunedì 11 novembre p.v.

Tre i relatori di maggioranza: Ylenja Lucaselli, per Fratelli d'Italia; Mauro D'Attis, per FI; e per la Lega Silvana Comaroli.

Di seguito le misure di maggiore interesse: 

Art. 47
(Rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale)

Il fabbisogno sanitario nazionale standard è incrementato di:

  • 1.302 milioni di euro per l’anno 2025
  • 5.078 milioni di euro per l’anno 2026
  • 5.780 milioni di euro per l’anno 2027
  • 6.663 milioni di euro per l’anno 2028
  • 7.725 milioni di euro per l’anno 2029
  • 8.898 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030.

Viene accantonata una quota di 883 milioni di euro per l’anno 2028; 1.945 milioni di euro per l’anno 2029 e 3.117 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030 per i rinnovi contrattuali relativi al periodo 2028-2030.

Infine, vengono destinati 928 milioni di euro per l’anno 2026, 478 milioni di euro per l’anno 2027 e 528 milioni di euro a decorrere dall’anno 2028 per gli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale.

Art. 48

(Disposizioni sui limiti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati)

Il Tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati è incrementato ulteriormente di 0,5 punti percentuali per il 2025 e di 1 punto percentuale a decorrere dal 2026.
Rientrano nell’incremento di cui sopra anche le prestazioni di ricovero e ambulatoriali, erogate dalle strutture sanitarie private accreditate dotate di pronto soccorso e inserite nella rete dell’emergenza, conseguenti all’accesso in pronto soccorso, con codice di priorità rosso o arancio.

Dall’incremento del tetto di spesa derivano oneri pari a 61,5 milioni di euro per l’anno 2025 e a 123 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.

Art. 50

(Finanziamento destinato all’aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni per acuti e post acuzie)

Viene autorizzata una spesa 77 milioni di euro per l’anno 2025, destinata ai Diagnosis Related Groups (DRG) post acuzie. A decorrere dall'anno 2026, invece, viene autorizzata una spesa di 1.000 milioni di euro annui, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG post acuzie e per 650 milioni di euro ai DRG per acuti.

Art. 51

(Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza e importi tariffari)

Viene vincolata una quota di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 per consentire l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza e la revisione delle tariffe massime nazionali delle relative prestazioni assistenziali.

Viene, inoltre, integrato il sistema di garanzia con una dimensione di monitoraggio e valutazione delle performance regionali che riguarda aspetti gestionali, organizzativi, economici, contabili, finanziari e patrimoniali. Il sistema di garanzia sarà integrato entro 6 mesi dall’adozione della Legge di Bilancio.

Art. 55

(Accordi bilaterali fra le regioni per la mobilità sanitaria)

E’ fatto obbligo a ciascuna Regione di sottoscrivere accordi bilaterali per il governo della mobilità sanitaria interregionale e delle correlate risorse finanziarie, con tutte le altre regioni con le quali la mobilità sanitaria attiva o passiva assuma dimensioni che determinano fenomeni distorsivi nell’erogazione dell’assistenza sanitaria.

Il Ministro della Salute stabilisce entro il 28 febbraio 2025 il format da utilizzare per gli accordi bilaterali obbligatori per le regioni e le province autonome.

Nello specifico, viene previsto che:

  • le regioni e le province autonome confinanti devono sottoscrivere in ogni caso gli accordi;

  • le regioni e le province autonome anche non confinanti che registrino scambi di mobilità in entrata o in uscita per prestazioni a bassa complessità sono obbligate a sottoscrivere accordi;

  • le regioni e le province autonome che complessivamente registrano una mobilità passiva pari almeno al 20% del fabbisogno sanitario standard annualmente assegnato sottoscrivono accordi con le corrispondenti regioni e province autonome, anche non confinanti, che registrano specularmente una mobilità attiva;

  • le regioni in mobilità sono obbligate a sottoscrivere tali accordi.

Per l’anno 2025 gli accordi devono essere sottoscritti entro il 30 aprile 2025 e hanno una validità di almeno due anni.

Art. 64.

(Premialità liste di attesa)

Vincola una quota pari a 50 milioni di euro per l’anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 in favore delle Regioni che risultano adempienti all’item H Liste di Attesa previsto nel questionario LEA.

 

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