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Il Milleproroghe è legge. Nel testo gli interventi in materia di liste d'attesa e di personale sanitario
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Il Milleproroghe è legge. Nel testo gli interventi in materia di liste d'attesa e di personale sanitario

La Camera dei deputati ha approvato in seconda lettura il provvedimento trasmesso dal Senato. Sono numerose le misure di interesse

Barbara Castellano, Relazioni istituzionali della Sede nazionale

Nella seduta del 23 febbraio la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, cd. Milleproroghe (C. 888).

Nel testo sono presenti le modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato, dove sono stati approvati - tra gli altri - gli emendamenti che prorogano le misure in materia di liste d'attesa e di personale sanitario.

Di particolare interesse si segnala, all'art. 4 "Proroga termini in maniera di salute":

  • Comma 1 e 1-bis "Forme premiali per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale estende anche al 2023": stabilisce le modalità di riparto della quota premiale calcolata sulle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per le Regioni che adottino misure idonee a garantire l’equilibrio di bilancio. Con una modifica inserita al Senato, è stato inoltre disposto l’innalzamento allo 0,5 per cento della quota premiale per il 2023.
  • Comma 3 "Proroga della possibilità di reclutamento a tempo determinato di personale medico": stabilisce un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2023, delle disposizioni che consentono alle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere - in deroga alla normativa vigente in materia di gestione del personale delle pubbliche amministrazioni e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi - al reclutamento a tempo determinato di laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali, per fronteggiare l’emergenza pandemica. Tale peculiare possibilità di reclutamento, prevista dall’articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 1877, era stata da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 2022.
  • Comma 3-bis "Proroga della possibilità di conferimento di incarichi a tempo determinato nell'ambito del SSN": introdotto al Senato, modifica la lettera a) del comma 268 della legge di bilancio 2022, che nel testo vigente ha consentito che anche nell'anno 2022 gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale conferissero incarichi di lavoro autonomo (ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa) a medici specializzandi (iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione) nonché, mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale, incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari. Tali facoltà erano esercitabili anche mediante proroga (fino ad un termine non successivo al 31 dicembre 2022) dei rapporti omologhi già in corso nel 2021 (in base alle relative norme transitorie); le facoltà medesime erano subordinate al rispetto dei limiti generali di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - limiti come ridefiniti dal successivo comma 269 - e alla condizione della previa verifica dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio o di ricorrere agli idonei di graduatorie concorsuali in corso di validità. Le innovazioni introdotte dal comma in esame, così come modificato al Senato, consentono il conferimento degli incarichi in questione anche per l'anno 2023, estendendo la prorogabilità degli incarichi già conferiti fino al 31 dicembre 2023 e fermi restando gli anzidetti limiti e condizioni.
  • Comma 3-ter "Elenco nazionale soggetti idonei all’incarico di direttore generale degli enti e delle aziende del SSN": inserito nel corso dell’esame al Senato, allo scopo di garantire l’ampliamento della platea dei soggetti idonei all’incarico di direttore generale degli enti e delle aziende del SSN, anche in ragione delle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, prevede che l’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale possa essere integrato entro il 30 aprile 2023, previa riapertura dei termini di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati. Possono presentare domanda anche i soggetti che hanno ricoperto l’incarico di commissario o sub-commissario per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario. Restano iscritti nell’elenco nazionale i soggetti già in esso inseriti alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame.
  • Comma 6 "Proroga di disposizioni in tema di ricetta elettronica": modificato al Senato, proroga al 31 dicembre 2024 le modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e quelle di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica disposte con agli articoli 2 e 3 dell’ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, estendendole all'invio del numero di ricetta elettronica (NRE) per mezzo di posta elettronica.
  • Comma 7-bis "Proroga del Patto per la salute 2019-2021": inserito durante l’esame referente, dispone la proroga del Patto per la salute 2019-2021 fino all'adozione di nuovo documento di programmazione sanitaria, in particolare disponendo il coordinamento di alcuni obiettivi del Patto con il decreto di attuazione della riforma degli IRCCS previsto come obiettivo del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza.
  • Comma 8-ter "Compatibilità di altre prestazioni lavorative per alcuni operatori sanitari del Servizio sanitario nazionale": inserito durante l'esame al Senato, concerne la disciplina transitoria di cui all’articolo 3-quater del D.L. 21 settembre 2021, n. 127106, in materia di compatibilità di altre prestazioni lavorative per alcuni operatori sanitari del Servizio sanitario nazionale. In base alle modifiche testuali apportate dal comma in esame, l'applicazione di detta disciplina transitoria è prolungata fino al 31 dicembre 2023, con una innovazione relativa al monte ore complessivo settimanale che può essere dedicato alle altre prestazioni lavorative: quest'ultimo è aumentato da 4 a 8 ore.
  • Commi 9-septies e 9-octies "Equilibrio finanziario" "Recupero delle liste d’attesa": inseriti durante l’esame al Senato, introducono disposizioni volte a rendere disponibili, per l’equilibrio finanziario 2022, le risorse correnti (e non utilizzate al 31 dicembre 2022) di cui all’art. 1, comma 278, della legge di bilancio 2022,  e a favorire lo smaltimento delle liste d’attesa per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera, consentendo alle Regioni e Province autonome, rispettivamente, l’utilizzo di risorse correnti non fruite entro il 31 dicembre 2022 allo scopo di avvalersi di strutture private accreditate, e la possibilità, fino al 31 dicembre 2023, di derogare ai regimi tariffari ordinari per un ammontare non superiore allo 0,3 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2023.
  • Comma 9-quaterdecies "Proroga norma transitoria per l’individuazione delle regioni di riferimento per il calcolo delle quote di riparto del fabbisogno sanitario": inserito al Senato, estende al 2023 la norma transitoria, già prevista per il 2021 e per il 2022, in base alla quale si assumono come regioni di riferimento (cd. benchmark) per il calcolo delle quote di riparto delle risorse del fabbisogno sanitario tutte le cinque regioni individuate come le migliori in termini di erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in condizioni di equilibrio economico.
  • Commi da 9-quinquiesdecies a 9-septiesdecies "Stabilizzazione di personale precario del Servizio sanitario nazionale": inseriti durante l'esame al Senato, incidono su una disciplina transitoria, posta dalla legge di bilancio 2022, volta alla stabilizzazione - mediante stipula di contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato - del personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario avente, in base a rapporti a termine instaurati a seguito di reclutamento con procedura concorsuale, una determinata anzianità di servizio presso enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ivi compreso il personale non più in servizio. Le modifiche introdotte, innanzitutto, estendono i termini entro i quali possono essere maturati i requisiti già prescritti ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato. In secondo luogo, prevedono che la predetta disciplina si applichi, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, ad alcune tipologie di personale precario, anche reclutate con contratti di lavoro flessibile e anche qualora non più in servizio, nel rispetto di determinati limiti di spesa.
  • Comma 9-octiesdecies "Limite massimo di età per lo svolgimento dei rapporti di convenzione dei medici con il Servizio sanitario nazionale":  inserito al Senato, eleva in via transitoria da 70 a 72 anni il limite massimo di età per lo svolgimento dei rapporti di convenzione dei medici con il Servizio sanitario nazionale; la possibilità di elevamento è subordinata alla mancanza di offerta di personale medico convenzionato collocabile e non trova applicazione dopo il 31 dicembre 2026; la cessazione a tale data concerne anche i soggetti che si avvalgano della possibilità di prolungamento in oggetto e che compiano i 72 anni successivamente alla medesima data.

Articolo 4-ter "Proroga di termini in materia di personale sanitario":

  • introdotto al Senato, reca alcune norme di proroga, accomunate dalla finalità dichiarata di rispondere alla domanda di personale delle strutture sanitarie. Il comma 1, lettera a), prolunga l'applicabilità di una disciplina transitoria in tema di reclutamento, a tempo determinato e con orario a tempo parziale, di medici specializzandi e di altri professionisti sanitari in corso di specializzazione. La successiva lettera b) prolunga l'applicabilità di una normativa transitoria, a carattere derogatorio, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie, integrandola con alcune prescrizioni ai professionisti interessati e con norme transitorie in tema ingresso di medici e infermieri stranieri assunti, presso strutture sanitarie, con tipologie contrattuali a tempo determinato.

A questo LINK l'analisi dell'Ufficio Studi Parlamentari art. 1-7.

A questo LINK l'analisi dell'Ufficio Studi Parlamentari art. 8-24.

Inoltre, nell'ambito dell'esame del provvedimento la Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio, Matilde Siracusano ha espresso parere favorevole ai seguenti ordini del giorno

  • 9/888/36,a prima firma Stumpo (PD), che impegna il Governo nell’ottica di una reale semplificazione dell’accesso alle cure per i pazienti e quale strumento prezioso sia per i medici sia per i pazienti a rendere strutturale l’utilizzo della ricetta elettronica non solo così da liberare i medici e in particolare i medici di medicina generale da impropri carichi burocratici ma anche ad agevolare ed aiutare i pazienti, in particolare quelli più fragili. 
  • Accolto come raccomandazione il 9/888/51, a prima firma Rubano (FI), che impegna il Governo a valutare l'opportunità di intervenire in merito alla criticità riportata in premessa ampliando la possibilità di accesso alla stabilizzazione prevista dall'articolo 1 comma 268 della legge n. 243 del 2021 e dai commi 9-quinquiesdecies e 9-septiesdecies dell'articolo 4 del provvedimento in esame, al personale che ha prestato servizio presso gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a seguito di reclutamento per il tramite delle agenzie di somministrazione lavoro.
     
  • Accolto come raccomandazione il 9/888/52, a prima firma Orsini (FI), che impegna il Governo a valutare l'opportunità, al fine di potenziare la presenza degli operatori socio sanitari nei servizi sanitari regionali, nelle RSA e nelle strutture penitenziarie e di valorizzazione la professionalità acquisita da detto personale, di prevedere il rinnovo degli incarichi già conferiti ai soggetti e alle figure professionali di cui in premessa e la possibilità di prevedere, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, un piano di stabilizzazione secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.
     
  •  Accolto come raccomandazione il 9/888/92, a prima firma Quartini (M5S), che impegna il Governo a rafforzare la vocazione eminentemente pubblica del nostro SSN attraverso il recupero della natura pubblicistica del Croce Rossa Italiana; il contenimento della mobilità sanitaria affinché la stessa non sia conseguente alla carenza dei LEA nelle regioni di provenienza; c) a valorizzare i policlinici universitari in riferimento all’attività istituzionale non svolta in regime d’impresa e comunque limitatamente alla necessità di promuovere le attività di ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure professionali nell’ambito clinico e della ricerca; ad attivarsi per il recupero delle liste di attesa attraverso un intervento strutturale volto ad incentivare ed incrementare il personale del SSN e a dare piena attuazione al Piano Nazionale Governo Liste di attesa 2019-2021.
     
  • Accolto come raccomandazione il 9/888/95, a prima firma Scerra (M5S), che impegna il Governo a valutare l’opportunità di prorogare o prevedere forme di stabilizzazione, soprattutto nelle regioni meridionali, del personale sanitario assunto durante l’emergenza e, in particolare, di infermieri tecnici sanitari e autisti soccorritori.
     
  • 9/888/108, a prima firma Raimondo (FdI), che impegna il Governo a valutare l’opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ogni iniziativa volta alla stabilizzazione delle professionalità acquisite in virtù della normativa indicata in premessa, prorogando all’uopo la scadenza prevista per gli attuali contratti, anche al fine di garantire una più ampia, stabile e proficua collaborazione con la sanità pubblica, con la predisposizione di apposite selezioni interne o mediante la stipula di specifici accordi con il Sistema Sanitario Nazionale ed eventualmente con le regioni. 
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