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Le novità sul lavoro
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Le novità sul lavoro

Emergenza epidemiologica COVID-19 e redditi da lavoro dipendente

David Trotti, Consulente della Sede nazionale

DECRETO RISTORI IN GU: LE NOVITÀ PER L’AREA LAVORO
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.269/2020, il decreto-legge n.137/2020, così detto “Decreto Ristori”. Nel decreto sono riportate importanti novità in materia di salute pubblica e gestione dell’emergenza COVID-19. Nei riguardi dell’area lavoro è stato prorogato il termine per la presentazione della dichiarazione 770 al 10 dicembre 2020, sono state rifinanziate le misure di sostegno al reddito e i contributi a fondo perduto per le aziende. Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali sono previste sei settimane di cassa integrazione da usufruire dal 16/11/2020 al 31/01/2021 per i datori di lavoro per cui sono state autorizzate interamente la seconda trance di 9 settimane prevista dal precedente decreto-agosto e per particolari settori colpiti dalle misure di chiusura e limitazione delle attività economiche emanate dal DPCM del 24/10/2020. Tale nuovo periodo è subordinato, per poterne usufruire senza oneri per l’azienda, a specifiche riduzioni del fatturato. Fino al 31 gennaio 2021 è stato prorogato il blocco dei licenziamenti che non trova applicazione per le aziende che hanno cessato l’attività, imprese dichiarate fallite o nell’ipotesi di accodi collettivi aziendali. È inoltre previsto per le aziende che non usufruiscono dei trattamenti di integrazione salariale esoneri dei contributi previdenziali.

PREMIO PRESENZA 100€ E PERMESSI SINDACALI: L’INTERPELLO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Con la risposta n.519/2020, l’Agenzia delle Entrate si è espressa sul premio ai lavoratori dipendenti previsto dall’art.63 del così detto decreto Cura Italia. Nello specifico, viene chiarito che il premio di 100€ previsto per i lavoratori che hanno svolto attività di lavoro in presenza nel mese di marzo (tale importo è da parametrare agli effettivi giorni di lavoro svolti) spetta anche al personale impegnato in attività sindacale. Affinchè tale attività sia svolta in presenza, è necessario quindi che i dipendenti in distacco o in permesso sindacale risultino presenti in ufficio. Se invece svolta in altri luoghi, sarà cura dell'Amministrazione attestare la presenza e riconoscere il beneficio. Di fatto, l’Agenzia ribadisce che i permessi sindacali “sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni”.
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