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Il CCNL sottoscritto da OO.SS. non rappresentative e l’onere della prova dell’INPS

Si segnala Tribunale Civile di Catania, Sez. Lav. Sentenza del 16.12.2020

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La sentenza in commento muove dal ricorso presentato da una società avverso un verbale di accertamento dell’INPS, con cui l’Istituto contestava all’azienda l’applicazione di un CCNL sottoscritto da organizzazioni sindacali prive, a suo dire, dei requisiti di rappresentanza disposti dalla legge e, conseguentemente, muoveva delle pretese contributive derivanti dall’applicazione di un diverso contratto.
In particolare, secondo l’INPS la società avrebbe applicato un CCNL cd. “pirata”, con ciò violando l’art. 1, co. 1, D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, nella parte in cui prescrive che “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
Investito della controversia, il Giudice sanciva che, ai fini dell'applicazione dell’art. 1, comma 1, DL n. 9 ottobre 1989, n. 338, “spetta all’Inps dimostrare la maggiore rappresentatività su base nazionale delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, sulle cui retribuzioni l'Ente pretende di commisurare i contributi previdenziali, non essendo la maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali o datoriali un fatto notorio ex art. 115 c.p.c., e trattandosi, tra l'altro, di un dato che può anche variare nel corso del tempo”.
Pertanto, non avendo l’Istituto fornito alcuna indicazione al fine di comprendere il giudizio in ordine alla rappresentatività dell’organizzazione firmataria del CCNL applicato dall’azienda, il ricorso veniva accolto e, per l’effetto, annullati gli atti opposti.
In altre parole, con la pronuncia in parola, il Tribunale di Catania ha richiamato il fondamentale principio che, ad oggi, governa la contrattazione collettiva, ovvero che “non sussiste, nel nostro ordinamento, un obbligo a carico del datore di stipulare contratti collettivi con tutte le organizzazioni sindacali”, rientrando nell’autonomia negoziale di parte datoriale la possibilità di accreditare una O.S. quale controparte nella discussione di una piattaforma contrattuale (cfr. Cass. Sent. n. 21537 del 20.08.2019).
Inoltre, tale pronuncia, inserendosi in un filone giurisprudenziale oramai consolidato, sancisce come, al pari di ogni altro giudizio di opposizione gravi sull’Istituto l’onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa contributiva, attesa la posizione di attore sostanziale rivestita dell’INPS in tali procedimenti (cfr. ex multiis Cass. n. 19982/2020 e 8445/2020).
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