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Report investigativo e procedimento disciplinare: quando la consegna della relazione investigativa non è obbligatoria
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Report investigativo e procedimento disciplinare: quando la consegna della relazione investigativa non è obbligatoria

Cass. Civ. Sez. Lav. n. 24558 del 4 settembre 2025.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale

La Cassazione, con l'ordinanza n. 24558 del 4 settembre 2025, ha esaminato un caso di licenziamento per presunto uso abusivo dei permessi ex lege 104/92. Il datore di lavoro aveva intimato il licenziamento basandosi su un report investigativo che era stato messo a disposizione del lavoratore solo durante il giudizio e non nella fase della contestazione disciplinare.

La Corte d'Appello di Salerno aveva annullato il licenziamento anche  per "violazione del diritto di difesa per la messa a disposizione solo in giudizio del report investigativo e difetto di prova circa l'autorizzazione degli investigatori alla data dei fatti".

La Suprema Corte ha confermato un orientamento consolidato, respingendo il ricorso del datore di lavoro che deduceva "violazione dell'articolo 7 dello statuto dei lavoratori per avere la corte territoriale ritenuto rilevante l'omissione della condivisione del report investigativo prima del giudizio".

La Cassazione ha ribadito il principio già enunciato con l'ordinanza della Sezione Lavoro n. 3820 del 7 febbraio 2022, secondo cui "in tema di esercizio del potere disciplinare, la contestazione dell'addebito ha la funzione di indicare il fatto contestato al fine di consentire la difesa del lavoratore, mentre non ha per oggetto le relative prove, soprattutto per i fatti che, svolgendosi fuori dall'azienda, sfuggono alla diretta cognizione del datore di lavoro; conseguentemente, è sufficiente che quest'ultimo indichi la fonte della sua conoscenza".

Tuttavia, la Corte ha evidenziato che nel caso specifico la contestazione disciplinare presentava vizi sostanziali. Come testualmente affermato dalla Corte: "nel caso di specie, non sono stati preindicati specificamente i fatti addebitati e, peraltro, non è stato dimostrato nemmeno in giudizio che il personale autore del report fosse autorizzato".

Sebbene la giurisprudenza non imponga la consegna integrale del report investigativo, emerge chiaramente dalla pronuncia l'opportunità di riportare nella contestazione disciplinare stralci testuali significativi della relazione investigativa o, quantomeno, una descrizione puntuale dei fatti emersi dall'investigazione.

Questa prassi consente di soddisfare il duplice requisito giurisprudenziale della specificità della contestazione, fornendo al lavoratore una descrizione dettagliata dei fatti contestati  e l’indicazione della fonte, chiarendo che i fatti derivano da attività investigativa.

La mancanza di tale specificità, come evidenziato nel caso in esame, può comportare l'annullamento del licenziamento per violazione del diritto di difesa, indipendentemente dalla fondatezza sostanziale dell'addebito.

La sentenza conferma che, pur non essendo obbligatoria la consegna integrale del materiale probatorio, la specificità della contestazione rimane un requisito inderogabile per la legittimità dell'azione disciplinare, specialmente nei casi complessi che coinvolgono condotte extra-aziendali accertate tramite investigazioni private.

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