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Pubblicata Legge di Conversione DL Omnibus
Si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.236 del 08-10-2024, della Legge del 7 ottobre 2024, n.143 recante la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico del c.d. DL Omnibus.
Si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.236 del 08-10-2024, della Legge del 7 ottobre 2024, n.143 recante la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico del c.d. DL Omnibus.
Di seguito una sintesi delle disposizioni di potenziale interesse:
- L'Articolo 7-bis (Acquisti di beni e servizi per l'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero) proroga fino al 30 settembre 2025 le convenzioni quadro e gli
accordi quadro stipulati da Consip S.p.A., funzionali alla realizzazione delle condizionalità previste dal target M6C2-6 del PNRR (Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero), che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR e in particolare del sub investimento "M6C2 - 1.1.2 ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature".
- L'Articolo 7-sexies (Regime dell'IVA per prestazioni di chirurgia estetica) estende l’esenzione Iva prevista per le prestazioni sanitarie anche alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.
- L'Articolo 11 (Rifinanziamento di Fondi e interventi in materia di ricerca, assistenza e cura) incrementa di 200 milioni di euro per l’anno 2024 la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali. In particolare, si destinano risorse per fronteggiare le straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza da Covid (commi 1 e 2). Inoltre, l'articolo destina un contributo di 11 milioni di euro per la fondazione Santa Lucia Irccs di Roma (commi 4 e 5). Infine, si innalzano di 2 milioni di euro gli stanziamenti per il bonus psicologo, con riferimento all’anno 2024. Il limite complessivo di spesa per l’erogazione del bonus viene portato a 12 milioni di euro (commi 5-bis e 5-ter).
- L'Articolo 11-bis (Finanziamento dei Partenariati per la ricerca e l’innovazione Orizzonte Europa) destina al finanziamento dei Partenariati per la ricerca e l’innovazione previsti nell’ambito del programma Orizzonte Europa risorse stanziate nell’ambito del Piano Nazionale Complementare (PNC) pari a 50 milioni di euro per l’anno 2025 e 70 milioni di euro per l’anno 2026. Al finanziamento dell’iniziativa sono, inoltre, destinate ulteriori risorse fino a 44 milioni di euro per l’anno 2024 che possono essere disaccantonate previa dimostrazione della sussistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti. Il cronoprogramma procedurale è demandato a un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr.
- L'Articolo 11-ter (Disposizioni per il sostegno alla ricerca clinica e traslazionale) introduce disposizioni concernenti la Fondazione Enea Tech e Biomedical, assoggettandola
al potere di vigilanza e di indirizzo dei Ministeri delle imprese e del made in Italy e della Salute. Inoltre, si autorizza la Fondazione ad operare anche nel settore della ricerca, nel campo biomedico e in quello della organizzazione e gestione dei servizi di ricovero e cura di alta specialità e di eccellenza; è chiamata ad osservare specifiche prescrizioni quando opera nella gestione dei servizi sanitari e di cura di elevata specialità.
- L'Articolo 12 (Destinazione delle risorse per la ricerca e la competitività per l’anno 2024 alla integrazione della quota base del fondo per il finanziamento ordinario delle università) destina un contributo per la promozione dell'attività di ricerca e per la valorizzazione del contributo del sistema universitario alla competitività del Paese.
- L'Articolo 16-bis (Disposizioni urgenti a sostegno del settore suinicolo) reca disposizioni di carattere urgente a sostegno del settore suinicolo prevedendo la concessione di un contributo economico, nel limite massimo di 10 milioni di euro, per l’anno 2024, in favore degli operatori del settore suinicolo che hanno subito danni dal blocco alla movimentazione degli animali in conseguenza della diffusione della peste suina africana. Sono apportate modifiche normative all’art. 2-bis del decreto legge n. 9 del 2022 volte a individuare ulteriori misure di intervento in materia di peste suina africana.In particolare, si attribuisce alle società concessionarie autostradali e agli enti proprietari delle strade, il compito di attuare gli interventi necessari per il rafforzamento delle barriere stradali e autostradali mediante la chiusura dei varchi che corrono al di sotto del solido stradale, previa approvazione da parte del Commissario degli interventi e delle modalità di finanziamento dei corrispondenti oneri. Per questo viene autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2025.
Il provvedimento è entrato in vigore oggi, mercoledì 9 ottobre.