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Rischio clinico

Francesco Ausania, Studio Eris

Negli scorsi giorni è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (n. 66 del 20.03.2018) il Decreto ministeriale 27 febbraio 2018 che istituisce il Sistema nazionale delle Linee guida (SNLG) nell’ambito dell’applicazione della legge n. 24/ 2017 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

Il tema delle Linee guida contenuto nel disciplinato dell’art 5 della legge n. 24/2017 è oggetto, nella sua interpretazione normativa, di un ampio dibattito tra gli operatori del diritto e della sanità.

Nei mesi immediatamente successivi all’entrata in vigore della legge è stato possibile osservare pareri valutativi discordi sul testo licenziato dal Parlamento soprattutto in ordine ai riflessi medico legali che l’adozione di un Sistema di linee guida nazionali assume in ambito di responsabilità medica.

Al vantaggio offerto da un Sistema che consente una uniformità di metodo valutativo si oppone la possibilità che il S.N.L.G. presenti oggettive difficoltà di aggiornamento in tempo reale finendo per essere superato cronologicamente da documenti elaborati da società scientifiche internazionali più aderenti ai progressi raggiunti in uno specifico settore dalla comunità scientifica di riferimento.
L’ulteriore questione che si pone in ambito medico legale è la valutazione della aderenza alle Linee guida, quale unico strumento in grado di dimostrare la correttezza di una condotta professionale.
Il dibattito sul tema delle Linee guida precede di molti anni la Legge “Gelli- Bianco”. Vale la pena ricordare su tutti quanto commentato in uno storico editoriale di Arthur Hibble et al. dal titolo “Guidelines in general practic : the new Tower of Babel ?” pubblicato nel 1998 sulla celebre rivista The British Medical Journal. Gli autori, che nel lavoro si erano occupati di esaminare “pile” di documenti cartacei di Linee Guida, con molti anni di anticipo evidenziarono nel loro commento conclusivo come “Qualsiasi metodo elettronico di diffusione richiederà un'attenta gestione e sarà di per sé solo un ulteriore strumento per aiutare il processo decisionale”.

A distanza di circa 20 anni dalla pubblicazione dell’editoriale entriamo dunque in una “nuova epoca nazionale” in cui un unico Sistema di Linee guida, istituito presso l’Istituto superiore di sanità sarà il punto di riferimento per gli operatori della salute tentando di superare alcune delle contraddizioni che il testo della legge si propone di risolvere ed in primo luogo, auspichiamo, quella relativa ai conflitti di interesse esistenti nelle società scientifiche in tema di trasparenza finanziaria.

Nel merito, il testo del Decreto ministeriale del 27 febbraio 2018 si compone di sei articoli.
L’art. 1 prevede che il Sistema nazionale delle Linee guida sia istituito presso l’istituto superiore di sanità rappresentando l’unico punto di accesso alle linee guida secondo il disposto dell’art. 5 della legge 24/2017.
Nel contempo viene spiegato che Il SNLG consente la valutazione, l’aggiornamento e la pubblicazione delle linee guida, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 590 –sexies del codice penale.

Nell’art 2 viene disciplinata la istituzione del Comitato strategico le cui funzioni vengono esplicitate all’art 3.
Nell’ambito delle funzioni del Comitato strategico al punto a) vi è quella di definire le priorità del SNLG, in merito alle tematiche cliniche, di salute pubblica e organizzative, sulla base dei seguenti criteri:
1) impatto epidemiologico delle malattie sulla popolazione italiana;
2) variabilità delle pratiche professionali non giustificate dalle evidenze disponibili;
3) diseguaglianze di processi ed esiti assistenziali;
4) benefici potenziali derivanti dalla produzione di linee guida;
5) tipo e qualità delle evidenze disponibili;
6) rischio clinico elevato;
7) istanze sociali e bisogni percepiti dalla popolazione;

L’art 4 stabilisce le modalità di valutazione delle Linee guida.

L’art 5 illustra il processo di inserimento delle linee guida nel Sistema nazionale delle linee guida e nell’art 6 vi sono le disposizioni finali in merito alle coperture finanziarie del decreto.

Noi di Eris riteniamo che anche dalla lettura del D.M., in particolare all’art 3, sia percepibile l’importanza e la centralità data, ancora una volta, dal Legislatore al tema del rischio clinico. Inserito tra i criteri di definizione delle priorità del SNLG.

In questo senso, lavoriamo ogni giorno per permettere alle strutture sanitarie di compiere tutti i passaggi necessari per adempiere compiutamente agli obblighi previsti dalla legge n.24/2017 mettendo in atto un percorso di strategie organizzative in grado di ridurre efficacemente gli extra-costi e gli oneri risarcitori ed assicurativi.

Per Informazioni:

info@studioeris.it
www.studioeris.it

 

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