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ll ruolo incisivo di Aiop sulla finanziaria 2019
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ll ruolo incisivo di Aiop sulla finanziaria 2019

Finalmente, Aiop incide su alcune norme della legge di bilancio. Si ampliano le possibilità di manovra sulle Regioni.
La lettera del Presidente nazionale, Barbara Cittadini, agli associati.

Care Amiche e cari Amici,

nella mia precedente nota del 21 dicembre u.s., Vi ho illustrato le principali attività che ci hanno impegnato nel II semestre 2018 e quelle programmate per i primi mesi del 2019, con particolare riguardo alle novità di maggior rilievo, inerenti al nostro settore, che si profilavano nella manovra di bilancio 2019, allora, ancora in itinere.
Il 30 dicembre u.s. la manovra è stata approvata ed è diventata la legge 30/12/2018, n.145 (pubblicata sulla G.U. n.302 del 31/12/2018). È, pertanto, in merito a quest’ultima che desidero aggiornarVi, rinviando, per gli aspetti più tecnici, alle consuete circolari, redatte dai nostri consulenti, che Vi perverranno a breve.
Prima di entrare nel merito dei temi, desidero rilevare l’importanza del lavoro che ci ha impegnati e dei risultati ottenuti. Indiscutibilmente, come sempre, si sarebbe potuto ottenere di più e meglio, ma abbiamo lavorato e dimostrato che quando si opera in squadra, i traguardi possono essere raggiunti. Il complesso e laborioso iter della legge di Bilancio si è concluso, come denunciato dalla stessa politica, con una compressione dei tempi e delle procedure parlamentari, in un contesto articolato e composito; ciò nonostante, siamo riusciti a fare in modo che la ragionevolezza delle nostre argomentazioni trovasse ascolto.
Con soddisfazione, infatti, Vi comunico che siamo riusciti ad inserire alcune proposte che ci sembrano positive. Non è, certamente, la finanziaria che avremmo desiderato, ma ci sono diversi aspetti che testimoniano che l’impegno associativo non è stato vano. A riguardo, desidero, sinteticamente, segnalarVi i temi specifici che investono tutte le aziende di diritto privato del SSN: i tetti di spesa regionali, le iscrizioni agli albi professionali, la pubblicità sanitaria, l’Ires.

I tetti di spesa
Come preannunciato, abbiamo orientato i nostri maggiori sforzi per ottenere una modifica del Dl n.95/2012, convertito nella legge n.135/12. L’obiettivo era quello di consentire alle Regioni di potere derogare dal tetto di spesa, imposto dalla spending review, peraltro, senza limiti temporali.
Il comma 514 dell’art. 1 della Legge prevede, per il 2019, un finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard di 114.439 mln di euro, con un incremento di 2.000 mln per il 2020 e di un ulteriore 1.500 mln di euro per il 2021. L’accesso delle Regioni agli incrementi del 2020-2021 (co. 515) è subordinato alla stipula, entro il 31/3/2019, di un’intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, che contempli misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi. Queste misure devono riguardare, tra l’altro, il miglioramento dell'efficienza e dell'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi e l'ordinata programmazione del ricorso agli erogatori privati accreditati che siano preventivamente sottoposti a controlli di esiti e di valutazione con sistema di indicatori oggettivi e misurabili, anche aggiornando quanto previsto dall'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (comma 516, lettera f).
Il testo necessita, incontrovertibilmente, di una corretta interpretazione, in quanto non è di immediata comprensione, soprattutto, nei suoi aspetti applicativi. Rinvia, infatti, la sua fase implementativa alle Regioni ed al loro coordinamento nazionale, affinché si concretizzi la possibilità di una deroga al blocco del tetto di spesa del nostro comparto, comunque prevista dalla finanziaria al comma 515 lettera f.
Anche in relazione agli “indicatori oggettivi e misurabili” occorrerà approfondire il tema, poiché il co.513 prevede che sia l’Agenas a realizzare un sistema di analisi e monitoraggio delle performances delle aziende sanitarie, utile ai fini di quanto previsto dalla lettera f) del comma 516.
Pur con tutti i limiti che si possono riscontrare nel dettato della legge, il cui iter di approvazione è stato complesso, e pur consapevole delle difficoltà alle quali andremo incontro nella fase interpretativa, rispetto a espressioni lessicali articolate e di non immediata e semplice comprensione, non v’è dubbio che queste disposizioni rappresentino per l’Aiop un risultato importante, che attendevamo da ben 6 anni.
D’altra parte, proprio l’articolazione delle disposizioni rende queste, in fase di implementazione, interpretabili in modo finalizzato, anche, a reperire risorse per il nostro comparto, a cominciare da quelle necessarie per la “copertura” del rinnovo dei CCNL dei nostri dipendenti, che rappresenta una “condicio sine qua non” per l’effettiva stipula dei suddetti rinnovi contrattuali, i quali costituiscono per noi una priorità.
Dopo anni di reiterati e vani tentativi di modifica della spending review, infatti, oggi possiamo affermare che, grazie all’impegno dell’Aiop, siamo riusciti a “scardinare” quel principio, dai profili incostituzionali, previsto dal Dl n.95/2012, che imponeva, a partire dal 2014, un tetto di spesa invalicabile per la componente di diritto privato del SSN, immodificabile nel tempo.

Albi e figure professionali
Sempre rispetto alla manovra 2019, alla vigilia di Natale, siamo intervenuti con un comunicato stampa per perorare un emendamento che consentisse a quelle figure professionali (circa 20.000 persone) che non avrebbero potuto iscriversi ai neo-costituiti Albi professionali – come previsto dalla legge n.3 del 11/1/2018 (c.d. legge Lorenzin), mettendo in difficoltà anche le strutture Aiop nelle quali molti di essi operano – di poter avere un periodo transitorio di deroga. Le nostre richieste sono state accolte e la legge individua i requisiti che tali professionisti sanitari, dipendenti o autonomi, devono possedere perché possano iscriversi, entro il 31/12/2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione (co. 537).
Sempre in materia di figure professionali, molto rilevanti – e per questo oggetto di una specifica circolare in distribuzione a breve della Sede nazionale – sono le norme relative agli educatori con diplomi od attestati ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica iniziati tra il 1997 ed il 2000 o comunque conseguiti entro il 2005, che continuano, tuttora, ad operare presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie, e che, ad esaurimento, possono iscriversi all’albo di educatore professionale, in ragione del riconoscimento dell’equipollenza dei cennati titoli al diploma universitario SNT2 (commi 539-540); l’iscrizione negli elenchi speciali dei massaggiatori e massofisioterapisti (co. 542); l’idoneità a operare presso le reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative dei medici sprovvisti dei requisiti di cui al Dm 28/3/2013 (…) che alla data di entrata in vigore della legge sono in servizio presso le reti medesime e posseggono altri specifici requisiti (comma 522).

Pubblicità sanitaria
Per quanto attiene il tema della “pubblicità sanitaria”, abbiamo scongiurato l’ipotesi di una norma restrittiva che faceva riferimento, inizialmente, ad una procedura superata ed anacronistica, censurata dall’Autorità Antitrust, che contemplava una preventiva autorizzazione da parte dell’Omceo. Rimane, quindi, la possibilità di fornire le informazioni (di cui all’art.2, co. 1 del Dl n.223/2006), funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria (co.525).
Connesso a questa norma, il comma 536 prevede il ruolo disciplinare degli Ordini e l’obbligo, per tutte le strutture sanitarie del sistema sanitario nazionale, di dotarsi, entro 120 gg. dalla data di entrata in vigore della Legge, di un direttore sanitario iscritto all’Albo dell’Ordine territoriale, competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa.

Ires
Corre obbligo rilevare che, in considerazione delle moltissime critiche che ha suscitato la norma, il Presidente del Consiglio, nella conferenza di fine anno, ha dichiarato che quanto stabilito dai commi 51-52, che abrogano la tassazione agevolata al 50% dell’IRES degli Enti di cui all’art.6 del Dpr 29/9/73, n.601, verrà rivisto nel mese di gennaio.

Quanto sopra riportato rappresenta solo una sintesi degli aspetti più rilevanti, della complessa manovra di bilancio 2019, che investono tutte le nostre aziende. La nostra Sede nazionale è già al lavoro per una rappresentazione dettagliata delle novità in materia sanitaria, fiscale, gestionale e giuslavoristica, che a breve Vi sarà inoltrata, ma desideravo, nell’immediato, condividere con Voi questi primi significativi risultati, che testimoniano che, anche grazie al Nostro lavoro, qualcosa va mutando nel contesto nel quale operiamo.
Sono sicura che se riusciremo - e ci riusciremo - a continuare con questo metodo di lavoro, caratterizzato da attenzione, condivisione, presenza puntuale nei luoghi decisionali, potremo raggiungere ulteriori risultati rispetto alle nostre legittime istanze ed al ruolo che abbiamo nel SSN.
Nel ringraziare, pertanto, Tutti e ciascuno di Voi, per la condivisione ed il sostegno, Vi invio i miei più affettuosi saluti, augurandoVi un Anno propizio e denso di soddisfazioni.
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